AL VIA L’AZIONE PER PROMUOVERE, NEI COMPETENTI TRIBUNALI, I RICORSI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI NOSTRI ASSOCIATI E PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONNESSI DANNI ECONOMICI SUBITI.

Con il nostro precedente comunicato del 24 marzo 2016 vi informavamo che IN MATERIA di ricorsi per il blocco dei contratti della Pubblica Amministrazione, LA CAUTELA È DOVUTA E NECESSARIA! riportando i pareri di avvocati che hanno sostenuto il ricorso alla corte costituzionale che spiegavano che tali iniziative, ragionevolmente, non potranno essere accolte.
Aggiungevamo anche che le sentenze dei tribunali italiani sino ad ora non hanno dato soddisfazione ai lavoratori poiché l’incremento delle retribuzioni dei lavoratori è collegato in modo inestricabile all’attività di negoziazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. E che mentre la piattaforma ricorsi era in fase di test (dalla prossima settimana sarà resa operativa) stavamo vagliando strade diverse. La matassa è sbrogliata ed il bandolo è stato trovato.
Ricordiamo quindi che:
la sentenza della Consulta non riconosce alcun risarcimento o indennità per i periodi pregressi e che accerta il diritto agli aumenti contrattuali a decorrere solo da luglio 2015.
La CLASS ACTION è prevista dall’art.140 bis del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), è limitata ai consumatori e tali non possono essere certamente considerati i lavoratori che, invece, sono legati al datore di lavoro dal particolare contratto d’opera di lavoro subordinato.
Il ricorso alla CEDU, ha come primaria condizione di ricevibilità: “previo esaurimento delle vie di ricorso interne”, ovvero, la condizione per essere accolto è quella di avere un giudizio già definito nel proprio paese. Pertanto tutti i colleghi che NON sono parti in un giudizio definito nel nostro paese NON sono legittimati a ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
I tribunali interessati con i due giudizi promossi da altra O.S. hanno sì dichiarato illegittima la sospensione del CCNL ed il diritto dei ricorrenti al rinnovo contrattuale, ma hanno rigettato la richiesta di risarcimento danni (sentenze dei Tribunali di Reggio Emilia (Sent. 51/2016) e di Parma (Sent. 114/2016).
I nostri uffici legali hanno quindi vagliato percorsi differenti da quelli già percorsi dalle altre OO.SS. individuando una fattispecie di danno non esplorata nei loro ricorsi che ha forti possibilità di essere accolta e che darebbe ai ricorrenti benefici economici effettivamente liquidabili e questo anche perché nel frattempo non è stata corrisposta nemmeno l’indennità di vacanza contrattuale.
Se si considera che sono ormai passati 10 mesi dalla Sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti del Pubblico impiego, che siamo già entrati nel triennio contrattuale 2016-2018 ed il Governo tace, ci sono quindi tutti i presupposti per rivendicare nei tribunali competenti il relativo danno economico .
Con successiva comunicazione il volantino e le istruzioni per la partecipazione.

Il Segretario Generale
F.to Adamo Bonazzi

 

FSI_comunicato_30_aprile_2016