Quando la cautela è necessaria per evitare le speculazioni è persino troppo facile e scontato dover dire : avevamo ragione noi!

Nei mesi scorsi abbiamo dovuto subire le invettive di molti colleghi che sostenevano che avevamo preso una posizione troppo prudente e la nostra posizione di partire dal mancato adeguamento della indennità di vacanza contrattuale era poco appetibile rispetto alla campagna portata avanti da altre sigle sia nei Ministeri che nella Sanità Pubblica con iniziative ricorsuali in cui si sbandierava che sarebbero state immediatamente recuperate migliaia di euro .

Nel nostro comunicato, il 24 marzo sostenevamo che la cautela, in materia, era dovuta e necessaria” e che purtroppo, già in molte altre occasioni era avvenuto che alcune organizzazioni lanciassero iniziative speculative pur sapendo che le medesime non avevano alcuna probabilità di portare effettivi benefici ai singoli ricorrenti, e ciò per le ragioni più disparate”. Mentre in quello del 30 aprile u.s. ricordavamo che:

– la sentenza della Consulta non riconosce alcun risarcimento o indennità per i periodi pregressi e che accerta il diritto agli aumenti contrattuali a decorrere solo da luglio 2015.

– la class action è prevista dall’art.140 bis del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), è limitata ai consumatori e tali non possono essere certamente considerati i lavoratori che, invece, sono legati al datore di lavoro dal particolare contratto d’opera di lavoro subordinato.

– il ricorso alla cedu, ha come primaria condizione di ricevibilità: “previo esaurimento delle vie di ricorso interne”, ovvero, la condizione per essere accolto è quella di avere un giudizio già definito nel proprio paese. Pertanto tutti i colleghi che NON sono parti in un giudizio definito nel nostro paese NON sono legittimati a ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

– i tribunali interessati con i due giudizi promossi da altra O.S. hanno sì dichiarato illegittima la sospensione del CCNL ed il diritto dei ricorrenti al rinnovo contrattuale, ma hanno rigettato la richiesta di risarcimento danni (sentenze dei Tribunali di Reggio Emilia (Sent. 51/2016) e di Parma (Sent. 114/2016).

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ORBENE, NEI GIORNI SCORSI, IN SORDINA E SENZA TROPPI CLAMORI I PROMOTORI DEL RICORSO HANNO COMUNICATO CHE LA CEDU HA RIGETTATO, PER IRRICEVIBILITÀ, LA LORO AZIONE.

Non avevamo bisogno di conferme per sapere di aver imboccato la strada più corretta ed onesta nei confronti dei lavoratori ma le conferme fanno comunque bene. La nostra azione, comunque, continua.

Ufficio Stampa FSI

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