Qualifica unica di Dirigente delle professioni sanitarie: è Legge !

La presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato oggi al competente ministero, il provvedimento che recepisce l’Accordo Stato Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Decreto in data 25 gennaio u.s.

Ufficio Stampa FSI

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

Rep. Atti n. 242/CSR del 15 novembre 2007

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 15 novembre 2007:
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall’art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, che all’articolo 6, comma 2, stabilisce che il Governo, con apposito atto regolamentare, sentita la Conferenza Stato – Regioni, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine di corsi universitari, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che l’articolo 41 del C.C.N.L. Integrativo del CCNL Area della dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale, stipulato in data 10 febbraio 2004, ha riaffermato che la predetta disciplina concorsuale per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario è da emanarsi con il regolamento di cui al citato articolo 6 della legge n. 251 del 2000;
VISTA la nota del 12 giugno 2007 con la quale il Ministero della salute ha proposto lo schema di accordo in oggetto;
CONSIDERATO che, a seguito della riunione tecnica svoltasi il 5 luglio 2007, il Ministero della salute, con nota del 23 ottobre 2007, ha trasmesso una nuova stesura dello schema di accordo di cui trattasi che tiene conto delle osservazioni formulate dalle Regioni e Province autonome, nonché delle richieste di modifica avanzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia delle finanze;
VISTA la nota in data 7 novembre 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, su tale ultima versione dello schema di Accordo, ha espresso avviso tecnico favorevole in considerazione del fatto che “il DPCM di recepimento dei contenuti dell’Accordo, previsto dall’articolo 6 dello schema, si inserisce, in armonia con la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, come strumento concertato e consapevole di garanzia di omogenea attuazione da parte delle Regioni e Province autonome dei contenuti dell’Accordo medesimo”;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta di accordo di cui trattasi;
SANCISCE ACCORDO
Tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati:
Articolo 1:
Requisiti specifici di ammissione.
1. Ai fini dell’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni dell’area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.
Articolo 2:
Commissione esaminatrice.
1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della azienda U.S.L. o dell’azienda ospedaliera ed é composta da:
a) presidente:
il direttore sanitario o un dirigente sanitario di struttura complessa individuato dal Direttore Generale;
b) componenti:
due dirigenti dell’area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato nell’ambito del personale in servizio presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla regione;
c) segretario:
un funzionario amministrativo della azienda U.S.L. o dell’azienda ospedaliera, almeno di categoria D.
Articolo 3:
Prove d’esame:
1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b) prova pratica:
utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.
Articolo 4:
Punteggio:
1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
2. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
c) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell’area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
1) nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
2) nella posizione organizzativa, punti 0,75;
3) nella funzione di coordinamento, punti 0,50;
4) nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;
b) servizio di ruolo quale professionista dell’area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni:
1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno,
2) nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.
5. Titoli accademici di studio e professionali:
a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
b) master annuale punti 0,50 per ognuna.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del citato D.P.R. n. 483/1997.
Articolo 5:
1. Per le norme generali dello svolgimento dei concorsi nonché per le norme generali relative alla valutazione dei titoli si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del D.P.R n. 483/1997.
Articolo 6:
1. Il presente Accordo sarà recepito con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta
IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

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