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Mag 24, 2008

IN CRESCITA TRA I DOCENTI IL DISAGIO PSICHICO CAUSA DEL BURNOUT E DELL’ABBANDONO: OCCORRE INTERVENIRE A TUTELA DELLA CATEGORIA

Risulta da un recente studio scientifico della fondazione Iard, che tra gli insegnanti è in costante aumento la percentuale di accertamenti per idoneità al lavoro che conducono all’abbandono dall’insegnamento dovute al burnout -così Maurizio Danza Coordinatore Nazionale di FSISCUOLA che aggiunge,- in tutti questi anni a differenza di altri paesi come la Francia che ha introdotto un supporto specialistico per gli insegnanti, vi è stata una sottovalutazione del fenomeno non più tollerabile-occorre provvedere con una serie di interventi rivolti alla tutela del personale docente sempre più esposto ai continui cambiamenti di una scuola sempre più caotica.

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Mag 19, 2008

FSISCUOLA 19 MAGGIO 2008: ANTISINDACALE SECONDO LA CASSAZIONE LA DECADENZA DELLE RSU PER PRESUNTA INCOMPATIBILITA’ DISPOSTA DALLA P.A.

Così si è espressa la Cassazione Sez. Lavoro con sentenza n°7604 20 marzo 2008 (cfr.http://www.uproma.com/) che pur riguardando nel caso di specie il Comparto Università, ha sancito un principio estensibile a tutti i Comparti e dunque anche a quello della Scuola. La Corte si è pronunciata sul richiesto comportamento antisindacale dell’Università di Messina che sul presupposto della sussistenza di una causa di decadenza per incompatibilità aveva fatto decadere i tre componenti della RSU , sostituendoli con i primi non eletti. I giudici nell’accogliere il ricorso delle sigle sindacali e dichiarando la antisindacalità del provvedimento di decadenza hanno sancito che sulle RSU in quanto organismo autonomo e protetto dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori non può incidere l’attività dell’ente o amministrazione datore di lavoro,escludendosi la possibilità di riconoscere in capo alla amministrazione qualsiasi potere di ingerenza o controllo sul funzionamento della RSU.
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Mag 15, 2008

FSI SCUOLA 15 MAGGIO 2008: ENTRA IN VIGORE  OGGI IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE SUL LAVORO (DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 – N. 81 – GAZZETTA UFFICIALE N.101 DEL 30.04.08 )

Segnaliamo che oggi 15.05.08 entra in vigore  oggi il Testo Unico  in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, di seguito alcune novità

Rientrano nella categoria di lavoratore i soggetti che svolgono tirocinio formativo (stagisti/tirocinanti).

Il testo contiene diversi riferimenti alla responsabilità sociale di impressa ovvero all’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociale e ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate

Per quanto riguarda il lavoro somministrato fatta eccezione dell’obbligo di formazione che rimane a carico del somministratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore
 
Le norme del testo unico si applicano per i lavoratori a progetto e co.co.co. se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente si applicano anche nel caso di prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e disabili.

Nuovi obblighi a carico del datore di lavoro
– comunicazione annuale all’INAIL del nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
– controllo affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
– Si sottolinea la necessità di verificare l’idoneità alla mansione prima dell’inizio dell’attività lavorativa
– Possibilità per le aziende con oltre 15 dipendenti di concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie.
– Il medico competente deve comunicare in forma scritta in occasione della riunione periodica annuale i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza effettuata, deve  inoltre comunicare al Ministero della salute mediante autocertficazione il possesso dei titoli e i requisiti per poter svolgere il suo ruolo entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto
– Il Documento di Valutazione dei rischi deve data certa ,contenere le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare in materia di sicurezza ,contenere un organigramma con definizione dei compiti e poteri ,specificare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Entro il 31 dicembre 2010 la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà elaborare delle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore

Per quanto riguarda la formazione dell’ RSPP rimane invariata la normativa in essere; le competenze acquisite devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del D.lgs. 276/03).Nel caso in cui il datore di lavoro si autonomini RSPP deve seguire, come già previsto un corso di formazione. La durata del corso è di minimo 16 ore e massimo 48. (prima era di sole 16 ore) inoltre ha l’obbligo di frequentare annualmente dei corsi di aggiornamento. I contenuti e le modalità dei corsi dovranno essere definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni entro 12 mesi.

Per quanto riguarda la formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori oltre al corso già obbligatorio di 32 ore il rappresentane per la sicurezza dei lavoratori dovrà seguire un corso di formazione di aggiornamento annuale di 4 ore per le imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Non si fa menzione di corso di aggiornamento per le imprese fino a 15 dipendenti. Le competenze acquisite devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del D.lgs. 276/03).

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori anche per quanto riguarda la lingua utilizzata. Oltre ad attuare la formazione l’informazione e formazione è necessario verificare le competenze acquisite

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Mag 14, 2008

FSISCUOLA 14 MAGGIO 2008 : RICORSO ALL’ARBITRO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ANCHE DOPO I 20 GG PREVISTI DALL’ART.6 DEL CCNQ 23/1/2001 SECONDO LA CASSAZIONE

Segnaliamo la interessante decisione della Suprema Corte di Cassazione civile, Sez.lavoro n°5045  del 26.02. 2008 anche per il Comparto Scuola( cfr.commento  a cura dell’Avv. Maurizio Danza su www.lavoroprevidenza.com), che è intervenuta in merito alla problematica dei termini per il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal CCNQ 23 gennaio 2001, avverso le sanzioni disciplinari, attribuite all’Arbitro del pubblico impiego in alternativa alla giurisdizione del Giudice del Lavoro su scelta del dipendente. La Corte di Cassazione ha sottolineato che” una richiesta di impugnazione, dinanzi all'arbitro unico, in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto di lavoro, formulata oltre il termine di 20 giorni dalla applicazione della sanzione stessa, non vincola l'amministrazione”, tuttavia ritiene che, “pur non avendone l'obbligo può aderirvi, esercitando le capacità e i poteri del privato datore di lavoro conferitile  dall'art. 5 del d.lgs 165/2001”.  

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Mag 14, 2008

FSISCUOLA 14 MAGGIO 2008 : RICORSO ALL’ARBITRO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ANCHE DOPO I 20 GG PREVISTI DALL’ART.6 DEL CCNQ 23/1/2001 SECONDO LA CASSAZIONE

Segnaliamo la interessante decisione della Suprema Corte di Cassazione civile, Sez.lavoro n°5045  del 26.02. 2008 anche per il Comparto Scuola( cfr.commento  a cura dell’Avv. Maurizio Danza su www.lavoroprevidenza.com), che è intervenuta in merito alla problematica dei termini per il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal CCNQ 23 gennaio 2001, avverso le sanzioni disciplinari, attribuite all’Arbitro del pubblico impiego in alternativa alla giurisdizione del Giudice del Lavoro su scelta del dipendente. La Corte di Cassazione ha sottolineato che” una richiesta di impugnazione, dinanzi all'arbitro unico, in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto di lavoro, formulata oltre il termine di 20 giorni dalla applicazione della sanzione stessa, non vincola l'amministrazione”, tuttavia ritiene che, “pur non avendone l'obbligo può aderirvi, esercitando le capacità e i poteri del privato datore di lavoro conferitile  dall'art. 5 del d.lgs 165/2001”.  

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Mag 12, 2008

IL DIRITTO ALLA SEDE EX. ART.33 L.104/92 NON E’ ILLIMITATO. NECESSITA’ DI DISPORRE UNA VALUTAZIONE  COMPARATIVA DELL’INTERESSE DELLA PA  E DEL DIPENDENTE . NON SUSSISTENZA DEL DANNO ESISTENZIALE
(Cass. SS.UU. sentenza  27 marzo 2008, n. 7945)

a cura dell'Avv. Maurizio Danza

Di particolare novità la sentenza del 27 marzo 2008, n. 7945, delle sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione che ha riguardato un dipendente del Ministero delle Finanze che aveva chiesto la sede di Lodi anziché quella di Bari, per assistere il convivente portatore di handicap nel momento dell'assegnazione delle sedi di lavoro, disposta a conclusione della procedura concorsuale .In sostanza i giudici hanno stabilito, un principio che evidentemente riguarda anche il settore privato che il dipendente che presta al congiunto portatore di handicap assistenza ,in base all’art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 , non ha un diritto illimitato di scegliere una sede lavorativa vicino a casa in quanto tale diritto deve essere contemperato con le esigenze organizzative, economiche e produttive del datore di lavoro. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, il datore di lavoro che dimostri di aver subito una considerevole lesione dei suoi diritti può sospendere la posizione di vantaggio riconosciuta al dipendente che assiste il congiunto portatore di handicap. Nel caso esaminato, le Sezioni Unite hanno dunque negato il risarcimento del danno esistenziale richiesto dalla lavoratrice che assisteva il coniuge disabile, ribadendo il concetto per cui il risarcimento non è automatico dopo una qualsiasi parziale e temporanea modificazione delle abitudini di vita del dipendente perché il danno non patrimoniale non è mai sottointeso, ma richiede e presuppone sempre l’onere della prova a carico del datore di lavoro.

 

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Mag 10, 2008

EMANATA LA CIRCOLARE INPS SULLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92

Segnaliamo che e' consultabile all' indirizzo www.scuola.fsinazionale.it ," LA CIRCOLARE INPS SULLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92."

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Mag 10, 2008

FSISCUOLA 10 MAGGIO 2008: CON LA XVI LEGISLATURA SI RITORNA AL MIUR AFFIDATO ALL’ON.LE MARIASTELLA GELMINI

Nel prendere atto della designazione dell’onorevole Mariastella Gelmini a Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -così il Prof. Maurizio Danza Coordinatore Nazionale di FSISCUOLA – ci auguriamo –aggiunge il Coordinatore -che il neo Ministro possa rapidamente maturare una conoscenza approfondita delle problematiche della scuola italiana al fine di concordare in sede di Governo, i provvedimenti che si renderanno indispensabili soprattutto con particolare riferimento alla sistemazione del precariato .

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