Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con propria circolare n. 4/2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2008, fornisce alcuni chiarimenti dedicati alla disciplina generale della mobilità nella Pubblica Amministrazione, anche in considerazione delle novità in tema di assegnazioni temporanee e di mobilità del personale introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

La premessa che viene resa nella circolare in oggetto è che la regola generale del ricorso a rapporti di lavoro subordinato nelle pubbliche amministrazioni è a tempo indeterminato, riconducendo i rapporti di lavoro a tempo determinato alle sole esigenze della assoluta temporaneità (tre mesi) e del picco produttivo (stagionalità) e si collocano in un disegno normativo, tracciato dalla legge finanziaria per il 2008, rivolto ad un significativo contenimento del ricorso all’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile.

Vi dovrà essere un ridimensionamento del ricorso a rapporti di lavoro flessibile attraverso la individuazione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già codificati dall’ordinamento, attraverso il quale le amministrazioni hanno la possibilità di richiedere l’utilizzo di personale ad altri datori di lavoro pubblici temporaneamente – non più di sei mesi non rinnovabili – ed eccezionalmente, laddove non sia possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile.

Si evidenzia, inoltre, che alla straordinarietà ed all’urgenza che sottendono il ricorso a tale nuovo istituto dovrebbe corrispondere una celerità di espletamento delle procedure di assegnazione temporanea da parte dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti richiesti, onde non vanificare la natura stessa dell’assegnazione. Conseguentemente ogni diniego di nulla osta all’utilizzo di tale personale potrà essere sostenuto solo da motivazioni analoghe, insistenti sugli stessi elementi di straordinarietà ed urgenza, comprovate dai documenti di programmazione triennali ed annuali del fabbisogno.

L’assegnazione temporanea è uno strumento, previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, diretto a soddisfare esigenze temporanee. Qualora tali esigenze dovessero divenire permanenti occorre procedere nell’ambito della programmazione dei fabbisogni all’inquadramento del personale utilizzato.


Si tende a privilegia l’acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento.

Ufficio stampa

La Circolare