DECURTAZIONE INDENNITÀ PENITENZIARIA IN CASO DI MALATTIA: IL TAR LAZIO RESPINGE LA RICHIESTA CAUTELARE, MA NON SI ESPRIME SUL MERITO. L’AZIONE LEGALE PROSEGUE ALLA LUCE DELLE RISULTANZE DELL’ORDINANZA DEL COLLEGIO DELLA SEZ.I° QUATER

 

Queste le risultanze dell’udienza celebrata il 10 luglio 2018 innanzi alla Sez. I quater del TAR Lazio-Roma proc. RGNR 7591/2018 innanzi a cui si è discussa la fase cautelare relativa all’annullamento, previa sospensione cautelare, della ministeriale prot. GDAP119975 del 9 aprile 2018 avente ad oggetto “decurtazione dell’indennità penitenziaria .

Ebbene, dalla ordinanza n.4245/2018 emessa dal Collegio e che è identica a quella emessa in riferimento al ricorso dell’UNSA discusso unitamente a quello dei ricorrenti patrocinati dall’Avv. Maurizio Danza del foro di Roma si ricava che il Collegio SENZA ENTRARE NEL MERITO, si è limitato a ritenere che “considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare anche in ragione dei dubbi sulla giurisdizione in subjecta materia; Ritenuto, per quanto precede, di non poter accogliere l’istanza cautelare, pur compensando le spese della presente fase; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater , respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Ovviamente non possiamo condividere quanto sostenuto dalla Avvocatura dello Stato nelle memorie difensive prodotte, in merito alla inammissibilita’ del ricorso e decadenza , secondo cui “ la ministeriale oggetto di impugnazione postula un mero sollecito delle disposizioni impartite con ministeriale prot.25484 del 20 luglio 2015 !!! , e che oggi sarebbe tardivamente impugnata da controparte!!! E’ infatti di tutta evidenza come  la ministeriale impugnata ( prot. GDAP119975 del 9 aprile 2018 ) avente ad oggetto “decurtazione dell’indennità penitenziaria contenga invece, contrariamente a tale assurda tesi, elementi del tutto innovativi e non di sollecito rispetto alla nota del 2015, contenendo addirittura schema di decreto ed ordinando agli uffici del Ministero di procedere ad atti di messa in mora nei confronti dei dipendenti : tutti atti  lesivi del diritto soggettivo dei lavoratori della Giustizia.

Per completezza non posso che evidenziare purtroppo, in merito alla problematica relativa alla indennità di servizio penitenziario quanto aggiunge l’Avvocatura dello Stato nelle memorie difensive depositate al TAR Lazio secondo cui “ si osserva, inoltre, che la correttezza delle argomentazioni dell’ARAN e del MEF è peraltro stata implicitamente ammessa anche dagli stessi Sindacati. Infatti essi non hanno mai attivato presso l’ARAN il procedimento di interpretazione autentica della norma contrattuale relativa alla natura dell’indennità di servizio penitenziario di cui all’34, comma 6, CCNL15 maggio 1995 e successivi contratti del 14 settembre 2007 e del 12 febbraio 2018( ai sensi dell’art.49 d.lgs. 165/2001), né hanno sollevato la questione nell’ambito delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione, in data 12 febbraio 2018, dell’ultimo CCNL valido per il triennio 2016-2018.”, invitando chiunque a fare le valutazioni del caso in merito ad una questione che probabilmente poteva essere risolta diversamente!!

Ciò detto, proprio alla luce della attenta valutazione della ordinanza emessa dal TAR , nei prossimi giorni valuteremo gli strumenti opportuni per continuare la legittima azione legale a difesa dei dipendenti, senza escludere di proseguire a fronte di un dubbio sulla giurisdizione,  l’azione legale innanzi al giudice del lavoro a tutela delle legittime aspettative dei lavoratori della Giustizia.

Il Coordinatore Nazionale
Paola saraceni
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