L’Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio trattamento del personale – del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 53/2008, fornisce un chiarimento in merito al trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero – applicazione dell’art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Ad avviso dell’Ufficio, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda, in senso stretto, soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.
Pertanto, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell’indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall’art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001).

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