Con riferimento al conferimento degli incarichi di supplenza per l’a.s.2018/2019 alla scrivente Federazione risulta che numerosi Dirigenti scolastici stanno provvedendo illegittimamente alla esclusione dalla seconda fascia di istituto recentemente aggiornate a seguito del D.D.G. n.784/2018 e del D.D.G. n.1069/2018, degli Insegnamenti Tecnico Pratici ( c.d. I.T.P.), in difformità a quanto disposto dal MIUR con circolare n. 0037856 del 28 agosto 2018  .

A tal proposito e proprio alfine di dare risposta alle problematiche sorte in merito alla gestione degli insegnamenti tecnico pratici ( c.d. I.T.P.), il M.I.U.R. con circolare n. 0037856 del 28 agosto 2018 ha emanato precise istruzioni in merito alla attribuzione degli incarichi di supplenza al predetto personale.

Nello specifico il Ministero richiama l’attenzione su quanto disposto in materia di pendenze giudiziarie nella parte in cui chiaramente si dispone la necessità di procedere alla cancellazione dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto esclusivamente nei confronti dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4503 e n. 4507 del 2018, o di altre analoghe pronunce, per il venir meno dei requisiti presupposti.

La stessa circolare n. 37856 del 28 agosto 2018 dispone altresì che “nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure” nonché nelle fattispecie ancora sub judice in attesa di provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria”.

Per tali motivi, a fronte di ogni eventuale esclusione del tutto illegittima dalla seconda fascia di istituto adottata dalle Istituzioni Scolastiche in difformità a quanto prescritto dalla circolare del MIUR, nonché in contrasto con il principio dell’immediata esecutività dei provvedimenti giudiziari, la scrivente Federazione si riserva di adire le vie legali innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

 

UFFICIO STAMPA FSI USAE SCUOLA