AL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

PREMESSO: L’art 24 del D.P.R. 29.12.1973 N. 1092 prevede benefici pensionistici derivanti da supervalutazioni di periodi di  servizio espletato in lavori insalubri;

PREMESSO: che la circolare n. 243 del 27 giugno 2011 individuava in maniera restrittiva i requisiti di concessione del beneficio limitandolo al personale avente qualifica di “operaio” e computando ai fini del calcolo della maggiorazione i periodi di effettiva prestazione lavorativa a contatto con  le sostanze nocive indicate nel decreto luogotenenziale n. 1100 del 1919, ai sensi del D.P.R. n. 146/75

PREMESSO: Che la sentenza della Corte dei Conti n.331 del 09 luglio 2015 sanciva il principio secondo il quale “ non appare dirimente nella circostanza il riferimento alla sola categoria degli operai contenuto nell’art. 25 del D.P.R. 1092/73 dovendosi invece postulare – alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma e dell’univoca tutela del diritto alla salute – che il focus della tassatività della fattispecie normativa in esame attenga propriamente alla tipologia delle lavorazioni da considerarsi insalubri, assunta quale ratio della previsione quella di compensare il dipendente per lo svolgimento di attività di istituto potenzialmente dannose per la salute

PREMESSO: che con nota del 06.10.2017 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel riscontrare una richiesta di chiarimenti del Segretariato Regionale della Sardegna, forniva un’interpretazione della normativa coerente a quanto statuito nella predetta sentenza, riconoscendo ammissibile la concessione del beneficio in parola anche al personale non avente qualifica di “operaio” e individuando il focus della fattispecie dell’attività svolta

PREMESSO: che con successiva circolare n. 4 del 11.02.2019 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, allo scopo di superare talune difficoltà interpretative e nella considerazione che la sentenza della Corte dei Conti fosse definitiva, ne confermava l’applicabilità nei confronti di tutto il personale effettivamente adibito all’esecuzione di lavori insalubri, laddove adeguatamente documentato dai responsabili dei rispettivi plessi amministrativi e limitatamente ai periodi di effettiva prestazione lavorativa a contatto con le sostanze nocive  indicate nel decreto luogotenenziale n. 1100 del 1919

PREMESSO:  che le sostanze nocive indicate nel decreto luogotenenziale n. 1100 del 1919 sono state ricomprese  nel D.P.R. 146/75

CONSIDERATO: che nell’ambito del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, il personale che nelle proprie prestazioni lavorative è venuto a contatto con le sostanze nocive ricomprese nel D.P.R. 146/75 è anche quello compreso nei ruoli tecnici dei laboratori di restauro e dei laboratori fotografici

CONSIDERATO: che molti Istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali stanno ottemperando alle disposizioni contenute nella circolare n 4 dell’ 11.02.2019, predisponendo, su richiesta del personale avente diritto e che ne faccia richiesta, i rispettivi decreti di maggiorazione di un un quarto per tutta l’attività lavorativa in cui sono stati a contatto con le predette sostanze nocive di cui al D.P.R. 146/75

CONSIDERATO: che con circolare n. 23 del 16/05/2019 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha ulteriormente ribadito e chiarito quando già espresso con circolare n. 2 del 11.02.2019C

SI CHIEDE DI SAPERE :

  • Se  il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è a conoscenza di ritardi o ostracismi messi in atto dalle direzioni della Biblioteca Nazionale di Napoli e dalla Biblioteca Universitaria di Napoli in merito all’applicazione della circolare n. 4 del 11.02.2019 emanata dal Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
  • Se il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è a conoscenza che altri Istituti Periferici del Ministero per i Beni Culturali si astengono dall’emettere provvedimenti a favore di dipendenti esposti a lavori insalubri
  • Se il Ministero per i Beni e Attività Culturali, alla luce di tali episodi successivi all’emanazione della circolare n. 4/2019 e della circolare 23/2019 sia già intervenuto e/o intende intervenire per ristabilire la corretta e uniforme applicazione dei benefici per i lavori insalubri;
  • Se il porre in essere di eventuali discriminazioni possano generare richieste di risarcimento danni da parte di lavoratori  aventi diritto e/o danni all’erario in considerazione che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rispetto alla sentenza n. 331/2015, risulta soccombente anche in appello con sentenza della Corte dei Conti n. 452/18