Al Presidente della Corte d’Appello di Milano
Al Presidente del Tribunale di Milano

Al Dirigente Dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano

e p.c.
al Personale in servizio presso il Giudice di Pace di Milano

Sono pervenute a questa O.S. segnalazioni in merito ad applicazioni disposte per coprire vacanze di organico presso gli uffici indicati in oggetto, asseritamente effettuate attingendo esclusivamente dall’Ufficio del Giudice di Pace di Milano.

Si ritiene di evidenziare che l’applicazione, istituto molto gravoso sia per i destinatari del provvedimento che per gli uffici da cui tali dipendenti vengono distolti, si configura come “istituto temporaneo ed eccezionale… previsto al fine di assicurare la funzionalità di detti uffici” (art. 14, co. 1 dell’Accordo 27 marzo 2007 sulla Mobilità interna del personale giudiziario). In caso di necessità (temporanea ed eccezionale) il Presidente della Corte d’Appello può pertanto individuare con proprio provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del citato accordo, l’Ufficio da cui attingere per l’applicazione, tenendo conto “…della minore scopertura di organico e della minore distanza…”.

Tanto premesso, abbiamo avuto notizia che, ai fini delle applicazioni finalizzate al funzionamento degli uffici del Giudice di Pace di Vigevano, Lodi e Voghera, è stato individuato come unica sede, da cui attingere, l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano, nonostante una scopertura di almeno 26 unità su 105, forse sul presupposto dell’esubero di 3  Funzionari Giudiziari che, però, va evidenziato che sicuramente non è sufficiente a compensare la carenza di ben 14 Cancellieri su 32 unità previste e di 2 Direttori su 3 (per un totale del 50% di scopertura): figura quest’ultima, di raccordo tra il Dirigente amministrativo ed il personale e la cui carenza ricade, con ripercussioni di non poco rilievo anche in termini di responsabilità, su Funzionari e Cancellieri.

Conosciamo bene la realtà degli Uffici giudiziari e le difficoltà dei capi degli Uffici, costretti a sopperire con decisioni sempre difficili alle drammatiche conseguenze di scelte scellerate di risparmio di spesa miope, effettuato da sempre a spese esclusive dei lavoratori e dell’utenza. Ma non possiamo esimerci dal chiedere all’amministrazione che il peso di tali decisioni non può gravare sempre sugli stessi lavoratori, ma venga distribuito in modo equo su tutti i dipendenti, tramite l’istituto della rotazione.

In un’ottica di collaborazione, considerata la necessità “eccezionale” di assicurare, tramite l’istituto delle applicazioni, il funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace privi delle figure apicali, ma anche di migliorare il benessere organizzativo e la condizione dei lavoratori negli Uffici, si invitano i referenti in indirizzo alla puntuale attuazione della normativa in materia di applicazioni ed in particolare:

  1. Provvedere al preventivo interpello tra tutto il personale del Distretto e applicare il personale che avesse eventualmente formalizzato il proprio consenso (Art. 14, co. 4);
  2. In assenza di disponibilità, dovrà essere formata una graduatoria tra tutto il personale munito del profilo professionale richiesto dall’applicazione, in base all’anzianità di servizio;
  3. Provvedere ad inviare in applicazione per periodi non superiori a 6 mesi a partire dai meno anziani in graduatoria;
  4. In assenza di consenso alla proroga, l’amministrazione dovrà applicare il dipendente che segue in graduatoria (art. 14, co. 9). 

In attesa di riscontro, restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento o chiarimento in merito.

  I COORDINATORI NAZIONALI
QUADRI DIRETTIVI -FUNZIONI CENTRALI FSI-USAE  
Dr. Renato La Manna Tel. 333.8549758  e-mail: renatogiuseppe.lamanna@virgilio.it  
Dr.ssa Maria Gandini Tel. 3208882848  e-mail: mia.gandini@gmail.com