Oggetto: invito – diffida al rimborso ai dipendenti delle quote pregresse di iscrizione agli ordini – messa in mora – estensione dei principi di cui alla sentenza della Cassazione n. 7776 ai professionisti sanitari del S.S.N

Ill.mi Ministri,  spettabili Amministratori,

come certamente saprete la suprema Corte di cassazione, che trattava il caso di avvocati dipendenti della Pa, con sentenza 7776 del 2015 ha stabilito che:  «quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull’ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività».

Ora, recentemente, con una sentenza di primo grado, il relativo Tribunale ha esteso tali principi  anche ai professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto il dipendente di azienda pubblica, secondo il tribunale, riveste una posizione del tutto analoga a quella dell’avvocato al servizio di un ente pubblico, poiché è «tenuto a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della Pa con obbligo di esclusività nei confronti di quest’ultima non potendo esercitare in altri contesti libero professionali». Inoltre: «non vi è motivo di ritenere una qualche supremazia della professione forense rispetto alle altre che legittimi una diversità di trattamento. Nella richiamata sentenza della Suprema Corte si afferma un principio generale valido per tutti i professionisti dipendenti e non certo solo per i legali». 

La scrivente Federazione, sottoscrittrice del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto pubblico della sanità e rappresentativa delle professioni sanitarie, nel prendere atto di tale pronunciamento, in nome e per conto di tutti i professionisti aderenti, con la presente nota,

INVITA e DIFFIDA

le Amministrazioni interessate al rimborso, ai propri dipendenti nostri associati, delle future quote di iscrizione al relativo Albo Professionale nonché al rimborso delle quote già corrisposte dai medesimi dipendenti sin dall’anno 2015. 

Tutto ciò premesso e considerato, la presente nota costituisce formale messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del Codice Civile, ove tale obbligazione non sia adempiuta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della presente. Decorso inutilmente tale termine, ci si riterrà liberi di adire le vie legali per il risarcimento di tutti i danni presenti e futuri con aggravio di spese, interessi legali e rivalutazione  a Vostro carico. 

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
F.to Adamo Bonazzi