Di poco fa la notizia secondo cui il Consiglio di Stato sez VI con sentenza n.1198/2020 ha accolto in via definitiva un ricorso avverso la sentenza del TAR Lazio sez III bis che aveva ritenuto legittimi i decreti di rigetto delle istanze di riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento in Romania emanati dal MIUR e la nota n 5636/2019. Tale pronuncia appare il giusto epilogo di una vicenda giudiziaria che poteva essere risolta già nel 2019 a favore degli abilitati in Romania-così L’Avv. Maurizio Danza -che aggiunge- la tesi del “possesso congiunto” dei titoli di studio conseguiti in Romania ai fini del riconoscimento della abilitazione, teorizzata  dal MIUR per tutto questo tempo- è stata completamente ribaltata dal Consiglio di Stato secondo cui “ Invero, l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018). Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia. L’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana.

Grazie alla azione intrapresa da FSI Scuola che si è impegnata per il rispetto dei diritti degli italiani abilitati in Romania, si da finalmente  attuazione alla direttiva europea n 36/2005 in tema di riconoscimento delle professioni e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, atteso che la abilitazione conseguita in Romania è pienamente valida anche se il titolo di studio è stato conseguito in Italia; di fatto il Consiglio di Stato ritiene inapplicabile la nota circolare del novembre 2018 del Ministero Romeno su cui il Miur ha fondato sia l ‘avviso n 5636/2019 collettivo che i decreti di rigetto individuali : risolutivo ai fini del rilascio del decreto di abilitazione all’insegnamento in Italia, è il certificato di equivalenza relativo al titolo di studio conseguito in Italia (c.d. CNRED) presupposto indispensabile per essere ammessi a frequentare il corso psico-pedagogico di abilitazione in Romania.

Ufficio Stampa FSI USAE Scuola