La Conferenza delle Regioni ha approvato oggi il documento messo a punto in Commissione Salute in cui si indicano requisiti, tempi e modi per attribuire al personale del comparto le funzioni di professionista specialista e professionista esperto previste dal contratto per fare in modo che l’attribuzione sia omogenea su tutto il territorio.

Come ben sapete , l’ultimo contratto per il comparto sanità, quello 2016-2018, ha introdotto e  prevede le figure di “Professionista specialista” e di “professionista esperto” ma, finora,  nessuno aveva spiegato in che cosa consistono queste due qualifiche e come si differenziano. Data l’insistenza delle regioni ad adottare il sistema delle indennità e l’introduzione delle figure citate era chiaro a tutti che le regioni avevano una precisa idea sull’argomento e, la delibera del Veneto, ne aveva in qualche modo anticipato i contenuti e le polemiche con i medici.

Ora le Regioni hanno messo a punto un documento ufficiale, che nelle sue linee essenziali  era già pronto a metà dello scorso anno, per applicare il contratto e in via transitoria, perché le aziende sanitarie diano piena valorizzazione alle esperienze di sviluppo professionale già presenti, le cose siano fatte in modo omogeneo per indire avvisi unici per l’attribuzione di incarichi professionali per un determinato ambito di competenza avanzata/specialistica avendo potenzialmente a disposizione sia professionisti sanitari formati con percorsi accademici, sia con formazione complementare regionale, potendo così selezionare il candidato più competente.

Per definire le aree di competenze “core” dei professionisti con  pratica/competenza avanzata il documento delle Regioni propone di considerare quelli indicati dalla letteratura internazionale in materia: pratica clinica, leadership e management, educazione, ricerca e consulenza. 

Le  competenze sviluppate in tali aree consentono di differenziare la caratterizzazione del professionista con competenza avanzata da quella dei professionisti all’inizio della loro esperienza professionale o con esperienza consolidata in un determinato contesto.

E per chiarire le differenze tra i livelli di competenza dei professionisti il documento prevede tre livelli in base all’esperienza professionale maturata e/o alla formazione:
• competenza di livello base quella del professionista sanitario neo-inserito in una specifica area,
•  competenza di livello 1 quella maturata dal professionista sanitario a seguito di esperienza professionale in una particolare area, anche attraverso formazione specifica,
• competenza di livello 2 quella maturata dal professionista che ha sviluppato competenza di livello 1 e che acquisisce competenze avanzate con percorsi formativi complementari regionali, oppure quella maturata dal professionista sanitario che già opera in contesti che richiedono l’impiego delle competenze avanzate e che ha frequentato percorsi formativi riconoscibili come equivalenti ai percorsi di formazione complementare regionale oppure quella maturata dal professionista in possesso del master di 1° livello.

Ora c’è quindi uno strumento omogeneo per definire gli ambiti di competenza avanzata/specialistica (riconducibili a quattro macro-aree di aggregazione) sulla base dei bisogni di salute del territorio e in coerenza con l’organizzazione delle aziende sanitarie:  formazione, clinico-assistenziale, clinico-gestionale e ricerca.  Andranno considerate: le tipologie di incarichi a prevalente contenuto professionale attribuiti nelle aziende sanitarie prima dell’attuale CCNL, gli ambiti di potenziale sviluppo di competenze in riferimento ai PSSR, le ulteriori proposte rilevate attraverso il confronto con le rappresentanze professionali.

L’elenco degli ambiti di competenza avanzata/specialistica è la base su cui identificare le priorità di progettazione e realizzazione di percorsi formativi regionali atti all’acquisizione delle competenze come previsto dal contratto.

Le Regioni dovranno ora definire  il metodo e i criteri qualitativi e quantitativi per il riconoscimento dei percorsi formativi pregressi a professionisti che già operano in ambiti che richiedono l’impiego di competenza avanzata, e che hanno frequentato, nei 5 anni antecedenti la sottoscrizione del contratto, corsi, di almeno 40 ore di teoria, pertinenti agli ambiti di competenza avanzata/specialistica individuati, appartenenti alle seguenti tipologie:
– corsi organizzati da associazioni ora riconosciute come società scientifiche dal Ministero della Salute in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto ministeriale 2 agosto 2017:
– corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e di alta formazione, ai sensi del DPR 162/1982, L.341/1990 e DM 270/2004;
– corsi promossi/autorizzati dalla Regione i cui obiettivi erano orientati allo sviluppo di competenze diverse da quelle, base o di livello 1, richieste per lavorare in un determinato contesto o con specifiche tipologie di assistiti.

Quindi le Regioni nel loro documento, in cui si fornisce anche un modello di attestato di “competenza avanzata” – rifacendosi alle esperienze internazionali in campo infermieristico – hanno chiarito che:
– il concetto di pratica avanzata, e di competenza avanzata collegato, comprende sia l’acquisizione e l’attuazione di pratiche specialistiche, intese come attività su specifici settori professionali, sia di pratiche su ampi settori professionali per la presa in carico di problemi professionali complessi;
– l’acquisizione di competenze avanzate richiede esperienza professionale specifica e percorsi formativi dedicati;
– gli argomenti “core” per lo sviluppo di competenza avanzata sono nella maggior parte di casi riconducibili alle seguenti aree: pratica clinica, leadership e management, educazione, ricerca, consulenza.

Certo di aver fornito tutti gli elementi utili alla divulgazione agli associati porgo cordiali saluti.

In allegato alla presente il documento illustrato.