Preso atto dello stato di emergenza sanitaria dovuta al contenimento del contagio da COVID-19 (c.d. CORONAVIRUS); poiché le misure adottate per il telelavoro non consentono una piena fruizione da parte di tutti i lavoratori, sia per la mancanza di strumentazioni da fornire ai lavoratori, sia perché gran parte dei lavoratori non è munita di cd. “Firma digitale”,

sia per la possibilità di utilizzo del sistema “telelavoro” (cd. Lavoro agile) solo per servizi limitati, essendo escluso per le esigenze di una cancelleria giudiziaria (a titolo puramente esemplificativo, es. rilascio di copie munite di formula esecutiva), per cui si creerebbe una situazione di grave discriminazione per gran parte del personale;

considerato che le attuali regole contrattuali non prevedono forme di permessi utilizzabili in questo caso concreto, salvo i 3 gg. Previsti dall’art. 32, non sufficienti per il caso in questione e che il congedo ordinario va costituzionalmente ed esclusivamente finalizzato al “recupero delle energie psico-fisiche;

preso atto che l’art. 19 del D.L. 2 marzo 2020 , n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) prevede che:

  • Comma “1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”
  • Comma “3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.”

La FSI-USAE F.C.

CHIEDE

di autorizzare il personale ad assentarsi dall’Ufficio per congedo straordinario retribuito (giustificato dal grave pericolo di contagio esposto sopra) fino al 03/04/2020, salvo ulteriori future disposizioni.

Si prega di stabilire modalità di garanzia dei servizi essenziali, con appositi presidi remunerati con il FUA 2020.

Cordialità

Il Coordinatore Nazionale Paola Saraceni

347.0662930 -fsi.funzionicentrali@usaenet.org