FSI-USAE  Home page

GIOVANI, VIOLENZA E NORME PENALI

UNA RIFLESSIONE SULLO SCENARIO DEL TERZO MILLENNIO

Roma, Venezia, Gaeta, San Benedetto del Tronto, Castellamare di Stabia: qui hanno avuto luogo, in un preoccupante crescendo, violente risse tra giovanissimi.  

Ed è proprio l’età dei partecipanti a questi scontri che lascia perplessi, in quanto si tratta quasi sempre di minorenni, che hanno utilizzato diverse app di messaggistica, molte delle quali istantanee e anonime, per radunarsi rapidamente, anche in violazione delle norme anti covid, e scatenare la loro violenza.

Sicuramente l’età adolescenziale è caratterizzata da inquietudine e tumulti, fisici ed emotivi, e lo sfogo dell’aggressività è non solo comprensibile, ma addirittura necessario; ma è altrettanto vero che questo deve realizzarsi attraverso pratiche lecite e costruttive, l’attività sportiva in primis.

Il fenomeno che stiamo osservando merita qualche riflessione, a nostro avviso, su quelli che sono i principi che hanno ispirato il codice del processo penale minorile, il DPR 488 del 22 settembre 1988, nonché il recente decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 che, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, c. 81, 83, 85 lett. p) della legge 23 giugno 2017, n. 103, concernente l’applicazione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, ha introdotto importanti modifiche circa le misure alternative alla detenzione, secondo le indicazioni dell’ormai lontanissima riforma dell’ordinamento penitenziario (L. 375/1975, articolo 79).

Il decreto in oggetto, che si occupa dei giovani adulti (soggetti con meno di 25 anni) e dei minori, è volto a favorirne i processi di responsabilizzazione, anche al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati. Obiettivo dell’esecuzione penale è (art. 1): “Favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero”.

Viene ribadito che la detenzione costituisce l’opzione residuale, e vengono introdotte le misure penali di comunità: l’affidamento in prova al servizio sociale, l’affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare e la semilibertà.

La decisione circa la sanzione punitiva più adeguata è comunque improntata ai principi di gradualità e di minore afflittività sulla libertà personale del condannato.

Pur senza voler andare controcorrente, è già da qualche anno che ci poniamo una domanda precisa e cioè se alla luce della crescente violenza agita a tutti i livelli dai nostri giovani (in forma individuale, di gruppo, affiliata alla criminalità organizzata,), non sia viceversa il caso di rivedere alcuni dei principi di fondo (che di seguito brevemente richiamiamo), senza stravolgerli, ma cercando di adeguarli ai mutati scenari.

Secondo Il principio di adeguatezza, il processo deve tendere verso finalità di carattere educativo, volte a responsabilizzare il minore.

Le misure devono adeguarsi alla personalità del soggetto, essere in linea con le sue esigenze educative e tendere il più possibile alla sua reintegrazione nella società civile.
L’obiettivo finale è restituire al minore la normalità della vita sociale, evitando gli interventi che potrebbero in qualche modo destrutturarne la personalità.

Vige poi il principio di minima offensività, secondo cui vanno limitati al massimo i contatti del minore col sistema penale, al fine di garantire il suo corretto sviluppo psicofisico, attraverso l’adozione di strumenti alternativi al carcere volti a non interrompere il processo educativo e a far uscire rapidamente il minore dal circuito penale.

Strettamente collegato a questo, vige il principio di de-stigmatizzazione, secondo il quale va evitato il pregiudizio che potrebbe derivare dal contatto del minore col sistema penale: in tal senso, sono garantite particolari forme di riservatezza e anonimato.

Fondamentale è poi il principio di residualità della detenzione: il carcere è vissuto come extrema ratio, privilegiando le forme alternative.

Dal nostro punto di vista, ferme restando le tutele per i minori coinvolti nel circuito penale e la prevalenza dei percorsi alternativi al carcere, crediamo che l’intervento dello Stato non possa però prescindere da una dimensione comunque punitiva, che non solo non contrasta con la funzione pedagogica prevalente, ma ne deve costituire un elemento fondante.

Troppo spesso infatti, nei percorsi delinquenziali di molti minori, è stato completamente assente l’intervento genitoriale o dell’istituzione scolastica nel suo momento di contrasto, nel dire dei no appropriati, nel redarguire ed anche punire in senso pedagogico, mai come rivalsa o vendetta, ma come responsabilizzazione di chi ha sbagliato, sapendo di sbagliare e consapevole delle relative conseguenze.

La giusta protezione del minore non deve sconfinare nel tenerlo sempre fuori dal meccanismo sanzionatorio, che comprende anche il carcere, come misura massima ma a volte purtroppo necessaria: prescindere dall’irrogare una sanzione afflittiva, dunque una punizione, a chi ha violato norme gravi, può costituire una pericolosa scorciatoia per quei giovani, anche minori, cui non sono mai stati posti freni né limiti, e che proprio per questo non di rado interpretano tale atteggiamento come troppo protettivo, come l’ennesima manifestazione di debolezza di una istituzione educativa, in questo caso lo Stato.

Ciò porta inevitabilmente a congelare quel processo di crescita e responsabilizzazione che, viceversa, l’ordinamento penale minorile comunque persegue, ma che così facendo è destinato a fallire.

La nostra proposta è quindi rivolta ad una rilettura della normativa in argomento, allo scopo di prevedere in maniera certa un ambito restrittivo e punitivo, ove sia prevista la privazione della libertà, da sempre elemento fondamentale del nostro sistema di esecuzione penale.

Che poi il carcere stesso vada migliorato in termini di strutture, spazi, opportunità interne di studio e lavoro, adeguata presenza di personale qualificato, è un discorso parallelo che stiamo portando avanti da anni, e che continueremo a fare, anche in coerenza con quanto richiesto nel presente documento.

Il Coordinatore Nazionale                                                                                                                            Paola Saraceni                                                                                                                  Cell.    347.0662930

                                                                                                      fsi.funzionicentrali@usaenet.org

Print Friendly, PDF & Email

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi