L’obbligo vaccinale anti SARS CoV-2 per il personale operante nel comparto sanità deriva da una serie di normative in combinato disposto con varie circolari del Ministero della Salute.

Quadro normativo in ordine cronologico e gerarchia delle fonti

Decreti Legge e Leggi

1) Decreto Legge 07.06.2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

2) Decreto Legge 01.04.2021 n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

3) Decreto Legge 26.11.2021 n. 172 convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

4) Decreto Legge 24.03.2022 n. 24 convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

5) DPCM 12.10.2021 Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

6) DPCM 17.12.2021 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge

26 novembre 2021, n. 172

7) DPCM 04.02.2022 Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Circolari Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria:

8) 03.03.2021 prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE “Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2”

9) 21.07.2021 prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRE “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2”

10) 09.09.2021 prot. n. 0040711-09/09/2021-DGPRE-DGPRE-P “Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi”

11) 24.12.2021 prot. n. 0059207-24/12/2021-DGPRE-DGPRE-P “Aggiornamento delle indicazioni sull’ intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”

Nota congiunta ordini professioni sanitarie

12) 26.02.2022 prot. n. 255/2022 “Adempimenti ex art. 1 del DL 26 novembre 2021, 172 – richiesta di indicazioni, termini e modalità per l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari”

Nota Ufficio Capo di Gabinetto

13) 29.03.2022 prot. n. 5505-29.03.2022 GAB-GAB-P “Adempimenti ex art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari. (Riscontro nota n. 255/2022 del 26.2.2022)

Giurisprudenza amministrativa

14) 04.05.2022 TAR Lombardia Decreto cautelare N. 00518/2022 REG.PROV.CAU. – N. 00771/2022 REG.RIC. “Riammissione al lavoro dei medici fino a 12 mesi dall’avvenuta guarigione”

Bibliografia scientifica

15) 02.05.2022 studio coordinato dal Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Bologna pubblicato sulla rivista Frontiers in Public Health: “Risk of SARS-CoV-2 Reinfection 18 Months After Primary Infection: Population-Level Observational Study”

Link governo

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) – Piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital COVID Certificate già Digital Green Certificate) e delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

Analisi giuridica

Per i soggetti guariti da pregressa infezione SARS CoV-2 il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, è intervenuto sull’argomento con due circolari tuttora valide, mai revocate e/o modificate e segnatamente:

– prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE avente ad oggetto: “Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2”.

– prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRE avente ad oggetto: “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2.

Quest’ultima precisa che: “Facendo seguito alla circolare prot n° 08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°32719-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.

Va evidenziato che la validità della certificazione verde, attestante la regolare posizione nei confronti dell’obbligo vaccinale, è stata nel frattempo ridotta a sei mesi per effetto delle disposizioni di cui al D.L. 24.12.2021 n. 221 convertito in Legge 18.02.2022 n. 11.

Con le circolari sopra citate, per i soggetti guariti da pregressa infezione SARS CoV-2, il Ministero della Salute ha indicato un arco temporale fra i 90 ed i 180 giorni entro cui devono sottoporsi alla somministrazione dell’unica dose di vaccino, affinchè possa considerarsi concluso il ciclo vaccinale primario. Dalla data di tale somministrazione decorre un ulteriore arco temporale fra 120 e 180 gg. per sottoporsi alla somministrazione della c.d. dose booster (cfr. circolare Ministero della Salute prot. n. 0059207-24/12/2021-DGPRE-DGPRE-P).

Qualsiasi diversa interpretazione rispetto alle suddette indicazioni, non solo sarebbe in contrasto con le disposizioni del Ministero della Salute, ma rappresenterebbe un evidente illecito.

In assenza di nuove indicazioni da parte del Ministero della Salute – Direzione Sanitaria della Prevenzione Sanitaria, peraltro espressamente richieste dalla Regione Piemonte al fine di uniformare gli interventi anche da parte degli ordini professionali, si evince che coloro che sono muniti di regolare green pass da guarigione sono abilitati all’esercizio della propria attività in ambito sanitario fino alla validità della stessa certificazione, a conferma della regolarità della posizione rispetto all’obbligo vaccinale, data entro la quale potrà essere effettuata la vaccinazione secondo le vigenti indicazioni del Ministero della Salute.

Ma vi è di più. In merito all’obbligo vaccinale, le indicazioni del Ministero della Salute sono state recentemente rafforzate dal legislatore intervenuto con il D.L. 24.03.2022 n. 24 convertito con Legge 52/2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza).

L’art. 8 del predetto decreto ha modificato l’art. 4-ter del D.L. 44/22 come modificato dall’art. 2 del D.L. 172/21 (Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). Il comma 3 del citato art. 4-ter dispone che: “In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell’articolo 4 comma 5”.

L’art. 4 c. 5 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) stabilisce che: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione e’ differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.

Orbene è del tutto evidente che gli operatori guariti da pregressa infezione SARS CoV-2, si trovano nella legittima posizione di soggetti che hanno avviato il ciclo primario ed allo stato non possono essere considerati inadempienti all’obbligo vaccinale, poichè potranno sottoporsi alla somministrazione dell’unica dose di vaccino nell’arco temporale fra i 90 ed i 180 giorni dalla guarigione, affinchè possa considerarsi concluso il ciclo vaccinale primario, così come previsto dalla citata circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021 prot. n°32719-21/07/2021-DGPRE.

Tuttavia, preme evidenziare che gli Ordini Professionali attuano la normativa vigente in modo difforme, verosimilmente in quanto influenzati dalla nota del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute (prot. n. 5505-29.03.2022 GAB-GAB-P) avente ad oggetto: “Adempimenti ex art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,

n. 76, e successive modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari. (Riscontro nota n. 255/2022 del 26.2.2022), il cui valore gerarchico è indubbiamente inferiore se non addirittura inefficace rispetto alle fonti primarie di legge ed alle circolari del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (vedi Decreto Cautelare del 04.05.2022 TAR Lombardia).

In merito alle tempistiche vaccinali l’Ufficio di Gabinetto, sulla base di una propria lettura della norma vigente, in combinato disposto con le citate circolari del Ministero della Salute prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE e prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRE, avrebbe interpretato l’avverbio “preferibilmente” associato al periodo minimo per l’effettuazione della vaccinazione (ad almeno tre mesi di distanza dalla guarigione), come indicazione di un termine perentorio, posizione assolutamente rigida ed irrazionale che il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria non ha mai assunto, verosimilmente, anche in considerazione di quanto previsto dal D.L. 7 giugno 2017 n. 73: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), laddove all’art. 1 comma 2 prevede che “L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale (…comprovata anche dagli esisti dell’analisi sierologica), esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione”.

Peraltro appare quanto meno anomalo non attendere l’autorevole pronunciamento della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dello stesso dicastero, organo ministeriale che ha sempre curato l’invio delle disposizioni in materia di SARS-CoV-2, rivolte congiuntamente ai Ministeri, agli Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale, alle Associazioni, agli Ordini professionali, così come è indispensabile il contestuale intervento della Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni, al fine di evitare indicazioni difformi ed applicazioni quanto meno problematiche.

Ma quand’anche volessimo riferirci alle interpretazioni di cui alla nota del 29.03.2022 dell’Ufficio di Gabinetto, si rileva innanzitutto che il caso dei soggetti guariti da pregressa infezione SARS CoV-2 trova riferimento al punto 2) della predetta nota, laddove rispetto al quesito: Incertezza sui termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione dell’unica dose nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, riporta quanto segue:

In relazione alla decorrenza dell’obbligo di somministrazione dell’unica dose per i professionisti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, le Federazioni chiedono di precisare se sia ancora valida la circolare del Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 8284 del 3 marzo 2021, con la quale è stato chiarito che nei confronti dei soggetti mai vaccinati e guariti dall’infezione è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19, “purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”; le Federazioni invitano a chiarire anche se l’obbligo per i professionisti decorra a partire dall’intervallo minimo e, quindi, dopo 90 giorni dall’infezione; inoltre, per il caso in cui la menzionata circolare fosse ancora valida, chiedono di chiarire se la stessa trovi applicazione anche per l’ipotesi di infezione entro i 14 giorni dalla prima dose.”.

La nota prosegue riferendo che l’Ufficio Legislativo ritiene che “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a

partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE, prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRE e prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE).

Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n. 8284- 03/03/2021-DGPRE)”.

L’Ufficio di Gabinetto continua affermando che: “In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione. Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate”.

Sulla base di quanto previsto per i soggetti che contraggono l’infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, l’Ufficio di Gabinetto chiosa il concetto estendendolo ai soggetti non vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2.

Ma vi è di più.

Nel tentativo di rafforzare la suddetta tesi, la circolare prosegue con il seguente improprio riferimento: “Ciò alla luce di quanto prescritto dal menzionato articolo 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, che, come si è visto, rimanda alle indicazioni e ai termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e tenuto conto anche del disposto di cui all’articolo 4-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge, che – sebbene nell’ambito della specifica disciplina dell’obbligo vaccinale introdotta per gli ultracinquantenni -, prevede espressamente, per il caso di infezione, il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile, elevando una cautela sanitaria a principio di carattere generale, estensibile, come tale, a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale”.

In sostanza vengono assemblate due fattispecie diverse per integrarle alle indicazioni emesse dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria in merito ai sanitari non vaccinati e guariti da pregressa infezione SARS CoV-2.

E’ evidente che trattasi di forzatura e tale impostazione si ritiene impropria in qualsiasi caso la si voglia applicare, in quanto per il personale operante nel comparto sanità la specifica fattispecie inerente l’obbligo vaccinale è normata dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del D.L. 44/21 s.m.i., come modificati dall’art. 8 del D.L. 24/22.

In nessun altro articolo del D.L. 44/21 s.m.i. si riscontra la trattazione dell’obbligo vaccinale per il personale del comparto sanità.

Infatti con l’art. 4-quater comma 2 (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni) dello stesso decreto legge, il legislatore ha inteso disciplinare con una diversa disposizione, l’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni, intesi ovviamente come soggetti che non esercitano professioni sanitarie e non operano nel comparto sanità.

Una differente interpretazione porterebbe alla paradossale situazione in cui nell’ambito organizzativo del Servizio Sanitario, a parità di situazione, la discriminante per la sospensione dall’esercizio dell’attività per inadempimento all’obbligo vaccinale, sarebbe ricondotta al requisito anagrafico !

Non è chi non vede quindi come, per i soggetti non vaccinati guariti dall’infezione da SARS-CoV-2, l’Ufficio di Gabinetto operi una evidente alterazione interpretativa prendendo a riferimento casistiche dissomiglianti, al solo fine di fissare artificiosamente anche per costoro la decorrenza della vaccinazione a decorrere da 90 giorni dalla data del test diagnostico positivo, nonostante le circolari del Ministero della Salute – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria forniscano indicazioni diverse.

Volendo mantenere il confronto su un piano strettamente giuridico e senza voler entrare nel merito dell’efficacia delle vaccinazioni, non si può non rilevare come il Ministero della Salute abbia registrato un incremento dei casi di reinfezione, che ad oggi costituiscono circa il 5,8% dei contagiati, (oltre 400mila persone). Alcuni esperti attribuiscono le cause alla variante Omicron ed ai suoi discendenti, molto differenti dal virus originario in grado di “bucare” sia l’immunità conferita dal vaccino che dalle altre infezioni.

Coloro che sostengono che i soggetti guariti da pregressa infezione  SARS-CoV-2 sarebbero più esposti al rischio di reinfezione rispetto a coloro che hanno effettuato la vaccinazione, necessiterebbero di un supporto scientifico autorevole avallato dal Ministero della Salute, supporto che al momento non è presente.

Al contrario, da uno studio italiano pubblicato sulla rivista «Frontiers in Public Health» e dal prof. Lamberto MANZOLI, ordinario di igiene generale e applicata all’Università di Bologna e coordinatore della ricerca, l’immunità naturale conferisce una protezione buona e duratura, nelle persone che hanno già contratto l’infezione SARS CoV-2, la probabilità che la stessa evolva in forme gravi (o addirittura letali) è «infatti estremamente bassa» perlomeno fino a diciotto mesi. (fonte Rai News del 14.05.2022 – https://www.rainews.it/articoli/2022/05/covid-19-con-le-reinfezioni-rischio-di-morte-vicino-allo-zero-98e724e9-fddb-4a32-b322-fb0ce663508c.html).

Per dovere d’informazione si rileva che la Regione Piemonte ha posto un ulteriore quesito al Ministero della Salute volto a ad avere chiarimenti sulla guarigione e quarta dose (cfr. Quotidiano sanità del 30 maggio 2022).

Non appare nemmeno suffragata da alcun fondamento giuridico e sanitario l’interpretazione secondo la quale l’assolvimento dell’obbligo vaccinale sarebbe distinto dall’obbligo del green pass, poichè tale certificazione verde attesta l’avvenuta vaccinazione o guarigione, il differimento oppure l’esenzione.

Pertanto attenersi alla validità del green pass da guarigione quale certificazione equivalente all’avvio del ciclo primario, appare un approccio di buon senso sotto tutti i profili.

Infine alla luce del Decreto cautelare del TAR Lombardia del 04.05.2022, non vanno sottovalutate le ricadute giudiziarie per responsabilità personale e patrimoniale a carico dei Presidenti degli Ordini Professionali delle professioni sanitarie e dei datori di lavoro delle Aziende Sanitarie che perseverano nell’applicazione errata delle disposizioni in materia di obbligo vaccinale, seguendo le indicazioni dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute, sospendendo anzitempo, ossia prima della scadenza del green pass il personale guarito da pregressa infezione SARS CoV-2.

Ad abundantiam, oltre al quadro normativo sopra descritto, di per sé già ampiamente esaustivo per confutare la valutazione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute, è opportuno rappresentare il pronunciamento del TAR Lombardia con il Decreto Cautelare n.518-4.5.22- n.-007712022, su un provvedimento di sospensione impartito dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pavia e dalla relativa Federazione Nazionale, con il quale ha stabilito che:  “Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone il ripristino della sospensione a far data dal 28 aprile 2022, in ragione dell’applicazione del termine di 93 giorni, non sia coerente con la circolare ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell’art. 4, comma 5, terzo periodo, del d.l. 44/2021. Ritenuta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a. per l’adozione delle misure cautelari provvisorie, stante la condizione in cui versa il ricorrente in ragione della disposta sospensione dall’esercizio della professione sanitaria accoglie l’istanza in premessa e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati”.

Si rileva che il provvedimento del Giudice Amministrativo riveste una particolare importanza poiché, nell’ambito della giustizia amministrativa, ancor prima di giungere a sentenza, nel caso in cui non possa attendersi l’udienza cautelare per danno di estrema gravità ed urgenzail Giudice può applicare la tutela cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

Vista la conclusione a cui è giunto il TAR Lombardia, a maggior ragione si ritiene che l’interpretazione dell’Ufficio di Gabinetto rispetto all’obbligo vaccinale dei soggetti guariti da pregressa infezione SARS CoV-2 sia da considerarsi in palese contrasto con la vigente normativa (D.L. 24/22), con le prescrizioni riportate nella citata circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021, che prevedono appunto una moratoria dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 quantomeno di sei mesi dalla data di guarigione dell’infezione virale.

In particolare il Tar Lombardia ha chiarito che: “[…] Considerato che l’art. 8 del d.l. 24/2022 ha modificato l’art. 4 del d.l. 44/2021, con l’aggiunta al terzo periodo del comma 5, della seguente disposizione: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”; Considerato che la circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021 – avente ad oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2” – prevede che, nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, la vaccinazione “venga eseguita preferibilmente entro 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”,così superando la precedente circolare del 3 marzo 2021, ove si prevedeva l’effettuazione della vaccinazione “ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”;”.

Quanto sopra si colloca nel segno di un orientamento giurisprudenziale, sempre più consolidato, che sta sollevando diverse questioni avverso l’art. 4 del DL n. 44/21; orientamento che, in autotutela, è stato recepito anche dall’Ordine dei Farmacisti di Udine che ha provveduto a revocare gli atti di accertamento di inadempimento dell’obbligo vaccinale precedentemente adottati. 

Per tutte le ragioni sopra espresse, la scrivente O.S. intima e diffida, per quanto di rispettiva competenza, l’azienda e gli ordini professionali in indirizzo all’immediato reintegro dei sanitari sospesi dopo 90/120 giorni dalla guarigione da Covid 19.

In attesa di riscontro, avvertendo che in caso contrario la scrivente O.S. metterà in atto le diverse procedure di tutela giurisdizionale del diritto si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.

Il Segretario Generale