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Incarichi di organizzazione per l’esercizio della sola funzione di coordinamento del personale del comparto del ruolo sanitario: FSI-USAE pone la questione al Ministero, alle regioni e agli Ordini Professionali.

Con la presente si intende porre a codesti spettabili enti in indirizzo una questione che non è meramente contrattuale in quanto nella sua applicazione incrocia, per i diversi aspetti, norme contrattuali (competenza CCNL) con norme dell’organizzazione del SSN (competenza della Normativa Regionale) e con le specifiche norme professionali (competenza della Normativa sanitaria Nazionale).  La questione, infatti, riguarda l’attribuzione degli incarichi di coordinamento  del personale del ruolo sanitario rivolto all’area delle professioni sanitarie del comparto sanità, ma il medesimo ragionamento vale per i servizi sociali.

Come è noto le ventidue professioni sanitarie sono suddivise in specifiche aree: infermieristica, ostetrica, tecnico sanitaria, riabilitazione e prevenzione, così come normato dalla Legge 10  agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della ria bili tazione , della prevenzione nonché  della professione ostetrica”.

In ogni area sono ricondotte distinte  professioni  sanitarie  secondo  quanto  indicato nel Decreto del Ministro della Sanità 29 marzo  2001  “Definizione  delle  figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, da  includere  nelle  fattispecie  previste  dagli  articoli  1, 2, 3 e 4, della legge (art. 6, comma 1, legge n. 251 /2000)” e precisamente:

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE

  • Infermiere D.M. 1 4.09.19 94, n. 739 – L. 18.12.1980, n. 905
  • Infermiere Pediatrico D.M. 17.01.1997, n. 70

PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA

  • Ostetrica/o D.M. 1 4.09.1 994, n. 740-L. 13.06.1985, n. 296

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

AREA TECNICO – DIAGNOSTICA

  • Tecnico Sanitario di Radiologia Medica D.M. 14.09.1994, n. 746
  • Tecnico Audiometrista D.M. 1 4.09.1 994, n. 667
  • Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico D.M. 14.09.1 994, n. 745
  • Tecnico di Neurofisiopatologia D.M. 15.03.1 995, n. 183

AREA TECNICO – ASSISTENZIALE

  • Tecnico Ortopedico D.M. 14.09.1 994, n. 665
  • Tecnico Audioprotesista D.M. 14.09.1 994, n. 668
  • Tecnico della Fisiopatologia Cardiocirc. Perfusione Cardiovasc. D.M. 27.07.1998, n. 316
  • Igienista dentale D.M. 15.03.1999, n. 137 Dietista D.M. 14.09.1 994, n. 744

PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

  • Podologo D.M. 1 4.09.1994, n. 666
  • Fisioterapista D.M. 14.09.1994, n. 741
  • Logopedista D.M. 14.09.1994, n. 742
  • Ortottista – Assistente di Oftalmologia D.M. 14.09.1994, n. 743
  • Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva D.M. 17.01.19 97, n. 56 Tecnico Riabilitazione Psichiatrica D.M. 29.03.2001, n.182
  • Terapista Occupazionale D.M. 1 7.01.1 997, n. 136
  • Educatore Professionale D.M. 08.10.1 998, n.520

PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

  • Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro D.M. 17.01.1  997, n.  58
  • Assistente Sanitario D.M. 17.01.1 997, n. 69

Con la Legge 1 febbraio 2096, n. 43 recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” si avvia il percorso normativo per l’istituzione dei rispettivi ordini e degli albi delle professioni sanitarie.

L’art. 4 della predetta Legge prevede l’istituzione degli ordini ed albi professionali delle professioni sanitarie; il comma 1 riporta alcune specificazioni fra le quali:

alla lettera c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l’iscrizione agli albi di cui al presente comma;

alla lettera d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle li cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi.

La previsione dell’istituzione dei singoli albi per ogni specifica professione è un elemento importante che il legislatore ha voluto inserire al fine di delimitare gli ambiti di esercizio di ogni singola professione ed evitare l’esercizio abusivo della professione stessa per coloro che non possiedono i requisiti di legge.

Il suddetto precetto è stato recepito con la Legge 11 gennaio 2018 n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” , laddove all’ art. 5 (Albi professionali) viene stabilito quanto segue :

  1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti , in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.
  2. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, In qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo dell’ordine professionale.

3. Per l’iscrizione all’albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.

In sostanza l’iscrizione all’albo diviene elemento indispensabile per l’esercizio della relativa professione sanitaria attribuendo ad ogni professione la propria specificità nell’ambito dell’area professionale di appartenenza.

Con la costituzione degli Ordini Professionali e dei relativi albi di cui all’art. 5 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, sono stati ulteriormente delineati gli ambiti  professionali delle professioni sanitarie e soprattutto per l’esercizio delle relative professioni è previsto il possesso del titolo abilitante e l’iscrizione al corrispondente albo dell’Ordine professionale di appartenenza.

La normativa ha comportato pertanto maggiore chiarezza sui confini di ogni professione sanitaria, ambiti che fino al 2018 erano abbastanza indefiniti;  soprattutto gli eventuali casi di esercizio abusivo della professione erano difficilmente perseguibili proprio per mancanza dell’ordine professionale, ordini che si sono organizzati e costituiti fattivamente a partire dal 2019.

Orbene la situazione che si è venuta a determinare all’interno delle Aziende sanitarie ed ospedaliere e  degli IRCCS sta portando alla luce le molteplici casistiche in cui il personale sanitario è impiegato per lo svolgimento di attività non appartenenti al proprio profilo professionale di appartenenza, ponendo un problema non solo contrattuale ma anche di tipo giuridico rispetto appunto all’esercizio della professione.

Il tema trova un ulteriore criticità nell’istituto contrattuale inerente il conferimento degli incarichi di organizzazione disciplinati dal capo II del CCNL comparto sanità 2016/2018 laddove l’art. 16 disciplina il  contenuto ed i  requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed  assistente sociale senior.

Il comma 5 del predetto articolo stabilisce che per l’esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui al già citato art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Mentre il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale in categoria “D”.

Quanto sopra va rapportato con quanto previsto dalla Legge 1 febbraio 2006, n. 43 che disciplina l’istituzione della funzione di coordinamento e segnatamente dall’art. 6 comma 4, laddove prevede che l’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

  1. master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
  2. esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

Il comma 6 dispone che “il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.”, mentre il comma 7 stabilisce che “Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.” 

E’ importante quindi rilevare che il coordinamento è distinto per ogni professione sanitaria, ed a maggior ragione tale obbligo deve essere rispettato quando l’area professionale di riferimento di cui al Decreto del Ministro della Sanità 29 marzo 2001, è caratterizzata da una determinata specificità.

Nel contesto di una Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera e/o IRCCS con migliaia di dipendenti professionisti sanitari è pacifico rilevare che in ogni ambito professionale è presente la relativa specificità che determina il conseguente coordinamento di riferimento.

Proprio su questo aspetto emergono difformità e irregolarità che si contrappongono ai principi normativi enunciati laddove, per alcuni ambiti di attività specifici, le funzioni di coordinamento non sono state ricondotte alle qualifiche professionali di competenza secondo quanto previsto dai citati decreti ministeriali istitutivi delle singole professioni sanitarie. Fatto sta che, talvolta, l’assegnazione degli incarichi di coordinamento, per effetto dell’inevitabile coinvolgimento nello svolgimento delle attività, si tramuta anche in una induzione indebita all’esercizio abusivo della professione con risvolti anche sul piano penale.

A parere di questa organizzazione tali comportamenti, che si ritengono già oggi illegittimi,  andrebbero evitati con interventi normativi chiari e più coordinati e, in particolare, si ritiene che le normative regionali in materia di organizzazione sanitaria, fermo restando la potestà legislativa regionale che non è qui in discussione, dovrebbero essere più coordinate con quanto disposto a livello normativo nazionale e contrattuale.

Per questi ragioni

SI RICHIEDE

a quanti in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, un intervento urgente volto a riportare i modelli organizzativi, nell’ambito delle attività sanitarie, conformi alle disposizioni legislative vigenti.

Il Segretario Generale

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