Giungono diversi annunci da parte di legali che invitano i guariti da pregressa infezione sars cov-2, operanti nei comparti sanitario e socio sanitario, ad avviare azioni di risarcimento per le sospensioni attuate anzitempo rispetto alle scadenze da green pass e/o da norma ministeriale, per inadempimento all’obbligo vaccinale.

Al momento i predetti sospesi sono rientrati in servizio per revoca sospensione, per i sanitari a cura dell’ordine di appartenenza, per il restante personale a cura del datore di lavoro.

Il risultato certamente molto positivo è comunque da consolidare poiché siamo in attesa di pronunciamenti ufficiali da parte del ministero e dagli stessi tribunali amministrativi che si sono espressi in materia.

La FSI USAE consiglia quindi assolutamente di attendere per le seguenti ragioni:

  1. al momento ossia con l’attuale quadro giuridico non vi è alcuna scadenza e/o termini perentori che possono rendere nulla un eventuale azione legale di risarcimento dei danni.
  2. Il conflitto interpretativo che ha generato la lettera del 29 marzo 2022 dell’ufficio di gabinetto del ministero della salute, peraltro ricordo rivolta solo agli ordini professionali, è stato oggetto di nuovo quesito da parte degli stessi ordini al ministero della salute in data 9 giugno 2022. Il Ministero della salute ad oggi non si è espresso.
  3. La Regione Piemonte con la circolare del 23 giugno 2022, pur indicando la revoca delle sospensioni per i guariti da pregressa infezione sars cov-2, ha sollevato ulteriori quesiti al ministero della salute. Anche questi al momento senza riscontro. Le sospensioni operate da alcuni datori di lavoro delle aziende sanitarie, trovano supporto nelle indicazioni del Dirmei di cui alla circolare prot. n. 2022/0037893 del 03/02/2022, laddove per i soggetti non vaccinati guariti da pregressa infezione sars cov-2 indica quanto segue:
  4. *Soggetto non vaccinato e con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica):
    1. Prima dose di vaccino Covid-19 (in uso per età); dopo 3 mesi dalla data di positività  del primo tampone;
    1. seconda dose di vaccino Covid-19 nei tempi previsti dal tipo di vaccino usato (Pfizer:  21-42 gg; Moderna: 28-42 gg)
    1. “dose booster” prevista dopo 4 mesi dal completamento del ciclo primario, attualmente solo per i soggetti di età superiore ai 12 anni.*

Quindi i datori di lavoro possono sostenere di avere agito legittimamente sulla base di indicazioni del Dirmei.

  • I pronunciamenti  del Tar Lombardia sono decreti cautelari mentre il Tar Umbria si è pronunciato con una ordinanza anche questa di carattere cautelare. Non sono quindi sentenze ma provvedimenti ancora non definitivi anche se è ragionevole attendersi una chiusura coerente con le linee intraprese dal giudice nella prima fase.
  • Al momento quindi non vi è alcuna scadenza che impedisca di agire oltre una certa data. Anzi in questa situazione i giudici aditi potrebbero preferire di non pronunciarsi con sentenze e attendere l’evoluzione normativa da parte del ministero della salute.
  • Sono in corso ulteriori interventi da parte di FSI USAE per sollecitare i chiarimenti necessari da parte del ministero della salute, considerato che l’emergenza sanitaria è terminata così come buona parte delle misure restrittive sono decadute.

Appare quindi sensato attendere lo sviluppo della situazione con l’auspicio che possa essere foriero di migliori notizie più adeguate e coerenti con l’attuale situazione endemica e non più pandemica.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale