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Cassazione: l’ansia e la depressione che dipendono dal lavoro vanno indennizate.

Ansia e depressione devono essere considerate un malessere soggettivo oppure oggettivo? Dipendono da una fissazione della persona o sono, a tutti gli effetti, delle patologie? E, in tal caso, se si presentano ansia e depressione al lavoro, c’è indennizzo dell’Inail?
La Cassazione si è recentemente pronunciata su entrambe le situazioni, cioè su quello che di solito viene descritto come un «esaurimento nervoso» ma che, in realtà, nasconde, appunto, ansia e depressione. E il pronunciamento della Suprema Corte è particolarmente interessante perché contiene un principio spesso ignorato: non è detto, si legge sulle due ordinanze depositate, che una patologia non contemplata tra le malattie o i rischi tabellari non debba essere indennizzata se è frutto dell’organizzazione dell’impresa e, pertanto, conseguenza dell’attività lavorativa. Vediamo.

Ansia da lavoro: c’è l’indennizzo?
La parola d’ordine è «stress». Nessuno si fa particolari problemi a dire che è stressato, anzi: sembra quasi che spesso si faccia la gara a far vedere chi è più stressato dell’altro, quasi fosse una qualità di cui andare fieri. Si è stressati per gli impegni verso il coniuge, verso i figli, verso gli amici. È stressante pensare ogni giorno a cosa preparare da mangiare, a come impegnare le serate (affinché la noia non stressi troppo), a trovare una pizzeria che abbia posto libero, a tenere la casa in ordine. E, naturalmente, c’è lo stress da lavoro.
Finché diventa una scusa per sembrare di avere più impegni degli altri, è un conto. Diverso il caso di chi quello stress lo soffre come patologia, soprattutto al lavoro. È qui che quella parola, «stress», diventa sinonimo di ansia da lavoro.
Non è considerata una vera e propria patologia riconosciuta nelle tabelle d’invalidità dell’Inps. Ma se quell’ansia causa a cascata altre malattie, allora spetta una percentuale a seconda dei disturbi accusati. Nel caso specifico della nevrosi ansiosa, spetta una riduzione della capacità lavorativa del 15%. Troppo poco per pretendere alcunché: si viene riconosciuti formalmente invalidi civili con diritto a prestazioni quando si raggiunge almeno il 33%, cioè quando si perde un terzo della capacità lavorativa.
Significa che non c’è diritto all’indennizzo Inail se si soffre di ansia al lavoro? Non è così, secondo la Cassazione [1]. La Suprema Corte ha recentemente riconosciuto l’indennizzo ad un lavoratore che soffriva di nevrosi d’ansia a causa del demansionamento di cui era stato vittima.
Gli Ermellini fanno riferimento alla legge [2] secondo cui la malattia risulta indennizzabile anche quando deriva dall’organizzazione del lavoro e dalle modalità con cui si svolge la prestazione. È il caso, sostiene la Cassazione, di chi soffre di stress da lavoro, di una patologia derivata dal mobbing o dal fumo passivo.
Pertanto, il rischio assicurativo coperto dall’Inail non riguarda soltanto l’infortunio e la malattia professionale che si presentano per l’attività lavorativa in sé (chi si fa male con un macchinario o chi è costretto a respirare dei gas pericolosi, per esempio) ma anche i disturbi provocati dal modo in cui si lavora.

Depressione da lavoro: c’è l’indennizzo?
Più o meno, stessa storia. Ci sono dei disturbi che si acquisiscono per le circostanze in cui si svolge l’attività lavorativa, per episodi che causano un malessere patologico anche se si lavora in piena apparente sicurezza. Uno di questi disturbi è, appunto, la depressione. Quando viene accertato da un medico, come nel caso esaminato dalla Cassazione [3], che un lavoratore è depresso a causa della sua situazione lavorativa, l’Inail deve intervenire con un indennizzo, poiché – scrive nell’ordinanza la Suprema Corte – non si può fare una distinzione tra malattia fisica e malattia psichica se la patologia è originata dal rapporto con il datore di lavoro.
Sottolinea la Suprema Corte che il lavoro interessa la persona «in tutte le sue dimensioni» e che il rischio assicurato deve comprenderle tutte, deve concepire il lavoratore come persona.
Pertanto, conclude la Cassazione, ci sono delle malattie professionali – come, appunto, la depressione – che vanno indennizzate dall’Inail anche se non tabellate.

note
[1] Cass. ord. n. 29515/2022.
[2] Art. 13 D.lgs. 38/2000.
[3] Cass. ord. n. 29611/2022.

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