IL GIUDICE E’ GARANTE DEL RISPETTO DEL LIVELLO RETRIBUTIVO DI PROVENIENZA DEI DIPENDENTI TRASFERITI IN ALTRI COMPARTI DEL PUBBLICO IMPIEGO.

E’ condivisibile – secondo Maurizio Danza Responsabile dell’Ufficio Legale FSI – il recente intervento della Corte di Cassazione IV Sez.Lavoro Sentenza n. 20980 del 12 ottobre 2011 sulla necessità di sottoporre al Giudice la valutazione circa il peggioramento della condizione retributiva a seguito di trasferimento di lavoratori da un comparto all’altro.

Con questo orientamento – seguito ad un caso di trasferimento di personale dagli Enti Locali al Comparto Scuola con conseguenti contenziosi innanzi ai vari Giudici del lavoro, si conferma l’applicabilità del principio che il legislatore – precisato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108-10).

“Secondo questo importante principio – sottolinea l’Aw.Danza – il Giudice è tenuto ad attenersi e a garantire, lo scopo della direttiva 77/187/CEE consistente nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare, ai fini dell’esercizio del potere-dovere di dare immediata attuazione alle norme dell’Unione Europea se, all’atto del trasferimento, si sia verificato un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso e, dunque, secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale, senza che assumano rilievo, invece, eventuali disparità con i lavoratori che, a tale data, erano già in servizio presso il cessionario”.

Ufficio Stampa FSI