Chiarimenti dall’INPS sulle posizioni assicurative per i dipendenti pubblici
Ecco un breve focus su un recente messaggio dell’INPS dedicato alle posizioni assicurative per i dipendenti pubblici.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha recentemente pubblicato il messaggio 2802 del 2 agosto 2024, che fornisce importanti chiarimenti in merito alla costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per i dipendenti pubblici.
Questo intervento è particolarmente significativo per coloro che sono cessati dal servizio senza diritto a pensione, denominati “assicurati” e fornisce alcune delucidazioni sulle loro opzioni in merito alla costituzione della posizione assicurativa, alla ricongiunzione dei periodi contributivi e alla decorrenza della pensione. L’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, vuole così delineare e semplificare le procedure per garantire una gestione omogenea e trasparente delle posizioni assicurative su tutto il territorio nazionale.
Il quadro normativo si fonda sul decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Tale disposizione ha abrogato, con decorrenza dal 31 luglio 2010, alcune leggi precedenti, inclusa la legge n. 322 del 1958, che regolava la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD per gli iscritti alle casse della Gestione dipendenti pubblici.
Con questa abrogazione, la possibilità di costituire posizioni assicurative per gli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010 è stata eliminata.
L’INPS spiega le regole attuali sulle posizioni assicurative per i dipendenti pubblici
Il Messaggio n. 2802 dell’INPS chiarisce che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD avviene ancora d’ufficio, in base alle normative abrogate, la legge n. 322/1958 e l’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973. Questo processo è automatico e non richiede una richiesta esplicita da parte dell’interessato, mantenendo il suo carattere prioritario e inderogabile. Tale costituzione preclude però la possibilità di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo, salvo le istanze presentate nei termini previsti.
Diversamente, per i dipendenti cessati dopo il 30 luglio 2010, non è più possibile costituire nuove posizioni assicurative nel FPLD, ma rimane la possibilità di presentare domande di riscatto, ricongiunzione e computo dei servizi oltre i termini originariamente stabiliti. Questa facoltà si estende anche ai superstiti dell’assicurato.
Procedure di ricongiunzione e riscatto
Il messaggio dell’INPS si sofferma anche sulle specifiche condizioni per la ricongiunzione dei periodi assicurativi in un’unica gestione pensionistica. Ad esempio, la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 può avvenire con o senza un’iscrizione attiva alla gestione destinataria dei contributi, ma richiede almeno otto anni di contribuzione effettiva. Altri chiarimenti riguardano la ricongiunzione in entrata per i liberi professionisti, che può avvenire solo nella gestione in cui l’iscrizione è attiva al momento della domanda.
Decorrenza della pensione e annullamento delle posizioni assicurative
Per quanto riguarda la decorrenza della pensione, il Messaggio conferma che i periodi riscattati, ricongiunti o computati saranno considerati nella loro collocazione temporale originaria. Ciò significa che la pensione decorre dal momento in cui si soddisfano i requisiti, anche se tali requisiti vengono maturati successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Infine, il Messaggio ribadisce le circostanze in cui la costituzione della posizione assicurativa può essere annullata, in particolare nel caso di riassunzione in servizio presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria a una delle casse pensionistiche coinvolte.