La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6014 del 28 novembre 2012, ha affermato che la natura giuridica delle Casse di previdenza dei professionisti è pubblica, pur avendo una organizzazione privata.
La privatizzazione che risale al 1994 non incide sul carattere pubblicistico in quanto le Casse “conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo”. Infatti, sono riscontrabili una serie di elementi che configurano la natura di pubblico servizio come l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, il potere di vigilanza dei Ministeri controllanti (tra cui quello del Lavoro), il controllo della Corte dei Conti, il finanziamento connesso agli sgravi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali, previsto dal D.L.vo n. 509/1994 che si configura come una sorta di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali.
L’inserimento nell’elenco ISTAT, tra i soggetti destinati a sostenere la manovra di bilancio, trova la propria giustificazione nel fatto che sussistono sia il controllo che il finanziamento pubblico.
Da ciò ne consegue, sotto l’aspetto meramente pratico, l’applicazione dei principi contenuti nella “spending review” dalla legge n. 135/2012.