L’Aran, Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ha diffuso ieri il parere del CONSIGLIO DI STATO circa la vicenda della convocazione delle elezioni RSU che, come si ricorderà, è stata attivata con una lettera inviata lo scorso 15 luglio dall’allora Segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani, per richiedere l’attivazione delle procedure al Commissario dell’ARAN.
Vicenda che è sfociata i una serie di riunioni e nel verbale del 30 agosto 2010 (sottoscritto anche dalla stessa CGIL, poi insoddisfatta dei contenuti) ed infine nella circolare ARAN n. 10700, pubblicata il 26 novembre 2010, contenente precisazioni su RSU vigenti ( in pratica la proroga).

Interviene ora sull’argomento il parere del CONSIGLIO DI STATO che – di fatto – pur sembrando dare ragione a tutti, evidenzia in modo netto la correttezza del ragionamento di quelle OO.SS. (come la nostra) che sostenevano che il rinnovo delle RSU prima della definizione dei nuovi comparti non potesse produrre i suoi effetti sulla rappresentatività 2013-2015.
Il CONSIGLIO DI STATO infatti rileva nel caso di specie, che :
“ la legge ordinaria non può comprimere il diritto alla rappresentanza sindacale se non in modo temporaneo e con cadenze certe;
il diritto delle elezioni, una volta scaduti i termini di sospensione delle stesse eccezionalmente previsti in correlazione ad un mutamento di sistema delle relazioni sindacali, si riespande in modo automatico ove non si sia nei fatti verificato alle cadenze temporali previste, il passaggio al nuovo sistema;
da ciò il corollario interpretativo, costituzionalmente adeguato, relativo all’impossibilità di connettere all’art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 efficacia sospensiva indeterminata dei diritti di rappresentanza sindacale, avendo tale norma sospeso le elezioni (anche già indette ), in via transitoria ed eccezionale, sul presupposto della possibilità di celebrarle comunque entro il 30 novembre secondo il nuovo sistema, di talché la disposizione sospensiva del diritto elettorale non può avere effetto comunque, dopo tale data ( 30 novembre 2010 ), sul diritto al rinnovo delle rappresentanze sindacali, ove ritenuto necessario per qualsiasi motivo dalle associazioni sindacali , e ciò con riferimento al vecchio quadro normativo dei precedenti comparti, in attesa della definizione delle regole del nuovo modulo negoziale e dei comparti ad esso relativi.
Ne consegue che dopo il termine del 30 novembre 2010 si riespande il diritto al rinnovo degli organi di rappresentanza sindacale di cui all’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Naturalmente gli eletti secondo le regole previgenti, nei comparti in corso di revisione, rimarranno potenzialmente in carica per tre anni come da disciplina contrattuale.
Tuttavia se prima del decorso del predetto triennio si arriverà alla definizione dei nuovi comparti previsti dalla riforma sarà necessario indire con immediatezza le nuove elezioni, e le rappresentanze sindacali in carica secondo le vecchie regole rimarranno in carica fino all’insediamento dei nuovi eletti nei comparti revisionati ( nello spirito di quanto disposto dall’art. 65, comma 3, più volte citato).
A queste conclusioni non osta la norma , pur essa di carattere eccezionale , di cui all’art. 1 comma 20 bis della legge 30 dicembre 2009 n. 194, poiché anche ad ammettere che essa abbia cristallizzato il calcolo del peso specifico dei sindacati, nelle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi 2010-2012, ai dati di rappresentatività certificati nel biennio 2008-2009, essa tuttavia non incide sulle altre ragioni sistematiche che rendono incomprimibile il diritto ad esprimere la rappresentanza sindacale che ha molteplici valenze nel sistema che trascendono quella relativa alla legittimazione negoziale.”

Ora, se mai vi fosse stato bisogno di conferme, siamo ancora più che mai convinti della sottoscrizione dell’accordo per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego del 4 febbraio scorso. Solo così si poteva infatti richiedere al Governo l’impegno per un nuovo accordo quadro che regoli il sistema di relazioni sindacali, alla luce della riforma degli assetti contrattuali del 22 legislativo 165/2001, alla luce della riforma degli assetti contrattuali del 30 aprile 2009; ora più necessario di prima.

La Segreteria Nazionale

IL PARERE DEL CDS