È scattata la nuova procedura on line per le dimissioni dal lavoro ma anche la possibilità di cambiare idea entro sette giorni: il decreto 151 di attuazione del Jobs act nella parte contro il fenomeno delle dimissioni in bianco prevede che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia comunicata, a pena di inefficacia, «esclusivamente con modalità telematiche», utilizzando i moduli del ministero del Lavoro.

La nuova procedura di dimissioni online è obbligatoria dal 12 marzo ed è stata introdotta dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015 di attuazione del Jobs act al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Tuttavia, in vista della sua applicazione, gli addetti ai lavori hanno evidenziato la complessità dell’adempimento nonché diversi dubbi e punti critici .

Il ministero, però, conferma che le dimissioni, e le risoluzioni consensuali perché il Dlgs 151/2015 include anche queste, possono essere comunicate solo online. «Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in esame sono inefficaci – si legge nella circolare – in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina».  Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare 12/2016 del ministero del Lavoro.

A chi si applica. La nuova modalità si applica per il recesso uni-laterale del dipendente e per i casi di risoluzione consensuale ma il lavoratore, una volta inviato il modulo on line per il quale è necessario munirsi del pin dispositivo dell’Inps, può decidere entro sette giorni di ripensarci e ritirare le dimissioni, sempre per via telematica.

A chi non si applica. Il nuovo sistema non si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione, a quelli domestici e ai marittimi, ai recessi durante il periodo di prova e per le dimissioni delle lavoratrici in gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino per le quali bisognerà comunque andare presso le direzioni generali del lavoro competenti.

Dunque non viene fornita una “via alternativa” nel caso in cui il dipendente si limiti a inviare una comunicazione in altra forma all’azienda oppure abbandoni il posto di lavoro (70mila all’anno i casi stimati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro).  In tal caso al datore di lavoro non resta che il licenziamento, con relativo aggravio di costi (per il “ticket” a carico dell’impresa e per la Naspi a carico dello Stato).

Viene ribadito, inoltre, che il dipendente deve rispettare il termine di preavviso, pena il risarcimento del danno.

Con la nuova procedura la data valida delle dimissioni è quella in cui viene inviato il modulo, che magari segue anche di una settimana la comunicazione “ufficiosa” all’azienda, perché per dimettersi il dipendente deve avere il codice del sito ministeriale  Cliclavoro  e il Pin dispositivo dell’Inps (quest’ultimo, se non lo si ha già, richiede qualche giorno in quanto viene spedito tramite posta). Se invece ci si affida a un intermediario abilitato (patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione), è sufficiente il codice Cliclavoro di quest’ultimo.

In entrambi i casi, con i codici si accederà a un modulo online disponibile in un’apposita sezione del sito del ministero del Lavoro. Una volta completato, il modulo verrà inviato alla direzione territoriale del Lavoro competente e alla casella di posta elettronica del datore di lavoro.

A questo riguardo il Dm 15 dicembre 2015 di attuazione del Dlgs 151/2015 parla solo di posta elettronica certificata (Pec), mentre la circolare 12 stabilisce che il modulo «viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro», facendo intendere che la Pec sia opzionale.

Quanto alla non applicazione della procedura online per i dipendenti pubblici, il ministero motiva la scelta non su basi strettamente normative, ma sul fatto che la stessa ha come obiettivo principale il contrasto alle dimissioni in bianco «pratica che non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».

Consapevole dei dubbi e delle difficoltà connesse alle novità in vigore dal 12 marzo, il ministero mette a disposizione la casella di posta dimissionivolontarie@lavoro.gov.it per inviare domande, a cui verrà data risposta in una sezione dedicata del sito ministeriale, e pubblicherà un video-tutorial.

Le imprese hanno espresso preoccupazione per questa modalità perché rende non solo più farraginoso il processo, ma anche perché espone al rischio di truffe nel caso in cui il lavoratore invece di dimettersi inviando il modulo si renda irreperibile obbligando l’azienda al licenziamento disciplinare.

 

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO