Modifiche sia alla riforma Fornero sia sulle norme sanitarie

Nella tarda mattinata del13 dicembre e’ arrivato in il sì definitivo della Camera al Decreto Sviluppo, già approvato la scorsa settimana con voto di fiducia al Senato.
Quindi,anche l’Aula di Montecitorio ha dato il via libera, con voto di fiducia, al maxi emendamento del Governo, che per la sanità contiene, tra le altre cose, la tanto discussa norma che modifica la Spending review in tema di prescrizioni farmaceutiche per principio attivo.
 Tra le misure previste, la proroga quinquennale, fino al 2020, delle concessioni sugli stabilimento balneari, il credito di imposta per le infrastrutture che si applicherà solo alle nuove opere e non a quelle già aggiudicate: la soglia limite è di 500 milioni.
Viene modificata la riforma Fornero del lavoro, con l’estensione degli interventi a favore dei lavoratori anziani anche alle ipotesi di accordi sindacali stipulati nell’ambito di procedure di mobilità collettiva.
Vediamo quali :
BONUS PER USCITA DI LAVORATORI ANZIANI: Prepensionamenti semplificati

Si incentiva l’esodo dei lavoratori più anziani nelle aziende che hanno attivato procedure di mobilità collettiva. Una misura che si potrà applicare anche ai dirigenti – sempre nell’ambito di processi di riduzione del personale – e non ci sarà più il diritto di precedenza, in caso di assunzioni, a favore del personale collocato in mobilità. Và precisato che le eventuali operazioni di prepensionamento non sono previste solo per i manager, ma per qualsiasi dipendente e che i relativi costi  sono a totale carico delle imprese, come previsto dalla legge Fornero. La modifica introdotta dal Dl Sviluppo riguarda solamente la possibilità che, in presenza di accordi sindacali, la stessa operazione di prepensionamento possa  avvenire anche nell’ambito di procedure collettive. L’intento della disposizione non è quindi quello di favorire i manager, ma semmai quello di favorire processi di avvicendamento tra il personale “prepensionando” e giovani da inserire in azienda. Operazione che, si ribadisce, è a totale carico delle aziende stesse. Con le norme approvate si prospettano quindi due procedure alternative: l’una che richiede un accordo sindacale, la validazione dell’Inps e l’accettazione del singolo  lavoratore interessato; l’altra, in base alla quale, concluso l’accordo sindacale, viene consentito al datore di lavoro, sempre ottenuta la validazione dell’Inps, di procedere ai prepensionamenti. Entrambe le procedure lasciano comunque inalterate tutte le garanzie per i lavoratori.

LAVORO : Accelerato l’esodo anche in mobilità collettiva
Nei casi di eccedenza di personale, tramite accordi con i sindacati, il datore di lavoro può accollarsi una prestazione (pari alla pensione) e il pagamento della contribuzione fino al raggiungimento della pensione, per accelerare l’esodo dei più anziani. Tale prestazione può ora essere oggetto anche di accordi sindacali nelle procedure di mobilità collettiva (legge 223 del 1991) e nell’ambito di processi di riduzione del personale dirigente conclusosi con un accordo sindacale. Si modifica quindi l’articolo 4, comma 1, della riforma Fornero, e si specifica che queste nuove norme valgano anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Si specifica poi che resta ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti, e quindi in deroga al diritto di precedenza (di assumere) lavoratori in mobilità.
 Di seguito gli articoli di interesse sanitario contenuti nel Decreto Sviluppo:

Farmaci
 Prescrizioni farmaceutiche per principio attivo, il Governo ha confermato l’emendamento dei relatori approvato dalla commissione che modifica leggermente la norma contenuta nella Spending Review mantenendo per il medico la doppia possibilità: o scrivere il solo principio attivo oppure scrivere sia il principio attivo che il nome commerciale del medicinale generico. Mentre ci sono novità per i farmacisti che saranno autorizzati a sostituire il generico con un altro prodotto a prezzo uguale, qualora sia il cliente a chiederlo e ciò anche in caso di indicazione del nome del medicinale sulla ricetta da parte del medico.
Resta invece il divieto di sostituire il medicinale qualora il medico abbia posto sulla ricetta la dicitura “non sostituibile” debitamente motivata. L’indicazione del medicinale da parte del medico è vincolante per il farmacista anche in caso di prodotti a parità di prezzo, salvo, appunto, diversa richiesta del cliente.

Ricette elettroniche
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge le regioni e le province autonome, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all’80% nel 2014 e al 90% nel 2015.
Dal 1º gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le Regioni, le Asl e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l’obbligo di compensazione tra Regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza. Le modalità di attuazione della norma saranno definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dì intesa con la Conferenza Stato Regioni.
 
Tracciabilità dei farmaci
Dal 1º gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Ssn basato su fustelle cartacee è integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, stabilite con provvedimento dirigenziale del ministero dell’Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 326 del 2003 in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati.

Cartella clinica elettronica
Dal 1º gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, anche nelle strutture sanitarie private accreditate.

Certificati di malattia
Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia, previsti dal comma 4 dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, si configura quale ipotesi di illecito disciplinare nel caso rincorra sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

Fascicolo sanitario elettronico
E’ istituito dalle regioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
– prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
– studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
– programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
– l’accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari online secondo modalità determinate da apposito decreto del ministro della Salute e del ministro per l’Innovazione tecnologica, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro dell’Economia, sentita la Conferenza Stato Regioni. Il decreto stabilisce, tra le altre cose, anche i contenuti del Fascicolo e i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che ne concorrono all’implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito.
La consultazione dei dati e documenti presenti nel Fascicolo può essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.

Registro tumori e altre patologie
A livello nazionale e regionale, sono istituti,  sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
Le Regioni possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli già previsti.

AGRICOLTURA :Sanzioni meno severe sui pagamenti tra aziende
Sanzioni meno severe per chi non rispetta le nuove, rigide, norme sui contratti tra aziende per la cessione di prodotti agricoli. Il decreto liberalizzazioni, diventato legge a marzo 2012, prevedeva la nullità (anche rilevata d’ufficio dal giudice) per quei contratti che non indicano «le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, modalità di consegna e di pagamento». Con il decreto sviluppo, la nullità viene cancellata. I contratti devono essere comunque «informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti». È istituito inoltre presso l’Ismea (l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Michele Schinco