Nell’imminenza delle elezioni europee, di quelle amministrative e dei referendum si ritiene utile riprendere le informazioni riepilogative la normativa a favore dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso uffici elettorali.
Le disposizioni legali in materia sono contenute nell’art. 119 del DPR n. 361/1957, nell’art. 11 della legge n. 53/1990, nella legge n. 69/1992 e nell’art. 3, lettera t), del D.L.vo n. 534/1993.
Il occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi statali o regionali, i lavoratori che adempiono funzioni presso uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Con la
legge n. 69/1992
si è fornita un’interpretazione autentica in materia di trattamento dei lavoratori con funzioni presso gli uffici elettorali. Con essa si è stabilito che gli stessi hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.