FSI SCUOLA 15 MAGGIO 2008: ENTRA IN VIGORE OGGI IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE SUL LAVORO (DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 – N. 81 – GAZZETTA UFFICIALE N.101 DEL 30.04.08 )
Segnaliamo che oggi 15.05.08 entra in vigore oggi il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, di seguito alcune novità
Rientrano nella categoria di lavoratore i soggetti che svolgono tirocinio formativo (stagisti/tirocinanti).
Il testo contiene diversi riferimenti alla responsabilità sociale di impressa ovvero all’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociale e ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate
Per quanto riguarda il lavoro somministrato fatta eccezione dell’obbligo di formazione che rimane a carico del somministratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore
Le norme del testo unico si applicano per i lavoratori a progetto e co.co.co. se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente si applicano anche nel caso di prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e disabili.
Nuovi obblighi a carico del datore di lavoro
– comunicazione annuale all’INAIL del nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
– controllo affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
– Si sottolinea la necessità di verificare l’idoneità alla mansione prima dell’inizio dell’attività lavorativa
– Possibilità per le aziende con oltre 15 dipendenti di concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie.
– Il medico competente deve comunicare in forma scritta in occasione della riunione periodica annuale i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza effettuata, deve inoltre comunicare al Ministero della salute mediante autocertficazione il possesso dei titoli e i requisiti per poter svolgere il suo ruolo entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto
– Il Documento di Valutazione dei rischi deve data certa ,contenere le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare in materia di sicurezza ,contenere un organigramma con definizione dei compiti e poteri ,specificare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
Entro il 31 dicembre 2010 la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà elaborare delle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore
Per quanto riguarda la formazione dell’ RSPP rimane invariata la normativa in essere; le competenze acquisite devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del D.lgs. 276/03).Nel caso in cui il datore di lavoro si autonomini RSPP deve seguire, come già previsto un corso di formazione. La durata del corso è di minimo 16 ore e massimo 48. (prima era di sole 16 ore) inoltre ha l’obbligo di frequentare annualmente dei corsi di aggiornamento. I contenuti e le modalità dei corsi dovranno essere definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni entro 12 mesi.
Per quanto riguarda la formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori oltre al corso già obbligatorio di 32 ore il rappresentane per la sicurezza dei lavoratori dovrà seguire un corso di formazione di aggiornamento annuale di 4 ore per le imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Non si fa menzione di corso di aggiornamento per le imprese fino a 15 dipendenti. Le competenze acquisite devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del D.lgs. 276/03).
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori anche per quanto riguarda la lingua utilizzata. Oltre ad attuare la formazione l’informazione e formazione è necessario verificare le competenze acquisite
UFFICIO STAMPA FSISCUOLA