Apprendistato per la qualifica professionale.

E’ applicabile a tutti i settori di attività, è rivolto a giovani in età compresa tra 15 anni e 25 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.
E’ questa l’ultima legge in materia  di   lavoro per i giovani, definito   come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Possiamo tranquillamente suddividere il provvedimento in tre parti salienti .


Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
. E’ riconducibile a tutti i settori di attività, privati  e pubblici , è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, ha durata non superiore a 3 anni, o a 5 anni per i profili caratterizzanti la figura dell’artigiano, individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento , questa fattispecie di contratto si rivolge a lavoratori in età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni;
Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Anche questa forma contrattuale si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, ovvero a titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, alla specializzazione tecnica superiore, al praticantato per l’accesso e professioni ordinistiche o per esperienze professionali;

Apprendistato per lavoratori in mobilità.
Si rivolge ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, e prescinde dai requisiti di età del lavoratore, previsti dalla disciplina generale.
Sul fronte della tutela previdenziale ed assistenziale, la sopracitata disciplina non modifica  la previgente normativa, nel senso che gli apprendisti rimangono tutelati dall’ IVS, malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare, Inail.. e dal 1/1/2013   si aggiunge  l’ ASPI  (Assicurazione sociale per l’impiego), a seguito delle modifiche, introdotte dalla L. n. 92/2012. 
Per quanto concerne i limiti numerici nelle assunzioni di apprendisti, il legislatore  ha fissato nuovi parametri quantitativi fino al 31/12/2012 il numero di soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento dei dipendenti; a partire dal 1/1/2013 la relazione non può superare il rapporto di 3 a 2, mentre è mantenuto il rapporto del 100 per cento per il caso di aziende che occupino un numero inferiore a 10 unità.
Per chiudere il Dlgs 167/2011 ribadisce l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti, salvo specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo nazionale o decentrato.

Per ulteriori approfondimenti in materia di istruzioni operative, si rinvia alla circolare Inps n. 128/2012.
riferimenti giuridici:
Disciplina dell’apprendistato, introdotta dal dlgs 15 settembre 2011 n. 167 (T.U. dell’apprendistato), e dalla l. n. 92/2012. Chiarimenti applicativi apportati dalla circolare Inps n. 128 del 2/11/2012.,L. 296/2006, D.M. 28/3/2007;

Leopoldo Guidi

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