La Sezione Terza Quater del  TAR del Lazio  (il Tribunale amministrativo regionale con competenza nazionale), con  sentenza del 9 giugno 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Nursing Up e con l’intervento di ad adiuvandum della Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, Sindacato Professionale Human Caring Sanità – Shc Sanità, Enpapi – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica contro il DPCM del 28 febbraio 2025 che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni istitutivo del nuovo profilo. Tra le ragioni dell’inammissibilità il fatto che  il Nursing Up risulta firmatario del CCNL del Comparto Sanità nel quale è previsto il profilo dell’Assistente infermiere.

Ma andiamo con ordine: Nursing Up aveva impugnato il DPCM 28 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025, che recepisce l’Accordo del 3 ottobre 2024 tra Governo, Regioni e Province autonome, successivamente modificato dall’Accordo del 18 dicembre 2024. Il decreto ha introdotto nell’ordinamento il profilo dell’Assistente infermiere, qualificandolo come operatore di interesse sanitario. Il sindacato sosteneva che al nuovo profilo fossero state assegnate attività strettamente sanitarie riconducibili alla professione infermieristica, richiamando, tra le altre, la somministrazione dei farmaci, la gestione di stomie e sondini, la rilevazione dei parametri vitali e l’esecuzione dell’elettrocardiogramma.

Secondo Nursing Up, tale assetto avrebbe determinato una sovrapposizione con una professione sanitaria regolamentata, esercitata da professionisti laureati, abilitati e iscritti all’Ordine, con potenziali conseguenze sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza dei pazienti.

Il sindacato contestava anche l’equipollenza prevista tra Assistente infermiere e OSS con formazione complementare, ritenendo che potesse determinare un ampliamento delle attività affidate al personale di supporto.

Perché il TAR dichiara il ricorso inammissibile: il primo punto della decisione riguarda la legittimazione a ricorrere. Come può opporre ricorso un sindacato  che risulta firmatario del CCNL del Comparto Sanità nel quale è previsto il profilo dell’Assistente infermiere ? Non può.

Il TAR ricorda anche che un’associazione o un sindacato può agire per tutelare gli interessi collettivi della categoria rappresentata quando questi siano comuni e omogenei. Secondo i giudici, nel caso in esame non sarebbe emerso un interesse comune all’intera categoria degli infermieri e, a sostegno di questo ragionamento, richiama la costituzione ad opponendum della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, che nel giudizio aveva assunto una posizione contraria a quella della parte ricorrente.

Il TAR, tuttavia, non si ferma alle questioni processuali ed entra nel merito della questione con delle motivazioni destinate ad avere un forte impatto sul dibattito professionale. La sentenza arriva infatti alla conclusione che l’Assistente infermiere non è previsto per svolgere autonomamente attività di esclusiva competenza dell’infermiere, ma opera «esclusivamente quale figura di ausilio».

Il Tribunale richiama il DM 739/1994, secondo cui l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica, agisce individualmente e in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali e, quando necessario, si avvale dell’opera del personale di supporto. E, secondo il TAR, l’Assistente infermiere rientra proprio in questo modello. La nuova figura appartiene infatti alla categoria degli operatori di interesse sanitario e deve svolgere le proprie funzioni sulla base di precise indicazioni dell’infermiere. Non viene quindi riconosciuta all’Assistente infermiere una autonoma capacità di individuare e pianificare l’assistenza.

La sentenza sottolinea che il suo intervento è previsto in situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione. Il TAR afferma che proprio queste caratteristiche dimostrano come l’Assistente infermiere «non ha una propria autonomia nell’individuare il piano assistenziale», ma esegua le attività indicate dall’infermiere.

Uno dei passaggi più delicati riguarda la terapia farmacologica. Il TAR richiama espressamente l’Allegato 1 dell’Accordo istitutivo. In situazioni di stabilità clinica e nell’ambito di trattamenti cronici, il profilo può preparare e far assumere farmaci attraverso le vie previste dall’Accordo e mediante accessi enterali stabilizzati. Per la somministrazione di farmaci per via intramuscolare e sottocutanea, invece, il quadro normativo prevede la preventiva valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell’infermiere e la sua supervisione.

È un elemento determinante: il TAR utilizza proprio l’esistenza della valutazione infermieristica preventiva per sostenere che le attività dell’Assistente infermiere non rappresentano l’esercizio autonomo della professione infermieristica.

Ora la questione si sposta negli ambienti di lavoro, pubblico e privato. La decisione infatti non significa che qualsiasi attività infermieristica possa essere automaticamente affidata all’Assistente infermiere. E il dibattito inevitabilmente si sposterà sulla questione delle responsabilità professionali e sulle coperture assicurative di certe pratiche perché sappiamo bene che troppo spesso “delegare” viene letto come “sbolognare” non solo il lavoro ma anche le relative responsabilità.

Noi vigileremo.

Ufficio stampa FSI-USAE

LA SENTENZA