In una nota operativa per le sue Sedi l'INPDAP riepiloga le disposizioni contenute nella legge finanziaria e nel decreto "milleproroghe" che hanno diretta influenza sulle pensioni erogate dall'Istituto e sugli adempimenti contributivi a carico dei datori di lavoro iscritti. Il diritto all'aspettativa non retribuita spettante ai lavoratori dipendenti per l'espletamento delle cariche elettive e' stato limitato soltanto alle cariche di sindaco, presidente di provincia, di consiglio comunale e provinciale, di consigli circoscrizionali di aree metropolitane, di comunita' montane o di unioni di comuni, e di membro di giunte comunali o provinciali. In questi casi, il versamento dei contributi previdenziali e' a carico dell'amministrazione locale dove viene svolto il mandato.

 I consiglieri dei comuni, anche metropolitani, e delle province e i consiglieri delle comunita' montane possono anch'essi essere collocati in aspettativa non retribuita per l'intero periodo del mandato ma l'onere del versamento dei contributi grava interamente su di loro, sia per la quota a carico del lavoratore che per quella a carico del datore di lavoro. E' stato ridotto il periodo di collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari e associati: e' infatti prevista la riduzione a due anni del periodo di fuori ruolo dal 1°gennaio 2008 e ad un anno dal 1°gennaio 2009. L'INPDAP specifica che cio' comporta, per i docenti in ruolo all'11 marzo 1980, il pensionamento a 72 anni per i professori ordinari e a 67 anni di eta' per gli associati, vale a dire dopo l'eventuale biennio di ulteriore servizio che il docente puo' richiedere. I contratti di formazione lavoro stipulati con le P.A. sono prorogati di diritto al 31 dicembre 2008 se non sono stati convertiti entro il 31 dicembre 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il richiedente le detrazioni per lavoro dipendente o per carichi di famiglia deve presentare ogni anno apposita domanda con la quale dichiara di averne diritto; precedentemente, la dichiarazione acquisita una volta valeva anche per gli anni successivi ed il richiedente aveva soltanto l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni che avessero inciso sull'importo delle detrazioni spettanti. Inoltre i contributi previdenziali e assistenziali versati in base a disposizioni di legge non devono essere considerati redditi da lavoro dipendente. Anche i contributi di assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse che hanno fine esclusivamente assistenziale non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente fino all'importo massimo di 3.615,20 euro. Infine, ai coniugi che percepiscono assegni periodici a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio viene riconosciuta, fin dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, una detrazione pari a quella prevista quando alla formazione del reddito concorrono redditi da pensione. La detrazione IRPEF parte da un massimo di 1725 euro, se il reddito complessivo non supera i 7.500 euro e scende gradualmente per redditi superiori. Queste detrazioni non possono essere cumulate per lo stesso periodo con quelle spettanti per redditi da lavoro dipendente e da pensione.

Ufficio Stampa FSI

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