CIRCOLARE N. 13
OGGETTO: Art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. Riflessi contributivi.

1) PREMESSA
L’articolo 71, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel disporre in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede testualmente che, salvo le eccezioni previste, “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.

Come precisato dalla circolare n.8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la norma in esame prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l’assenza si protrae oltre tale termine. In tale ultima ipotesi (ad esempio, malattia di undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico – economico previsto dai CCNL e dagli accordi di  Comparto.
La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art.71 opera per tutte la fasce retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. E’ utile, inoltre, rammentare in tale sede che i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva, le cui variazioni percentuali sono
diversificate a seconda dei periodi di assenza (cfr. i primi nove mesi di malattia sono interamente retribuiti, con esclusione di ogni compenso accessorio; per i successivi tre mesi viene riconosciuto il 90% della retribuzione; il 50% per gli ulteriori sei mesi. Il successivo periodo di diciotto mesi, che il dipendente può richiedere in casi particolarmente gravi, è senza retribuzione). Non essendo state abrogate dette decurtazioni contrattuali dalla innovata disciplina, la trattenuta di cui al comma 1 dell’art.71 opera per i primi dieci giorni aggiungendosi al regime contrattuale vigente relativo alla retribuzione in caso di malattia.
Giova sottolineare che la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell’art.71 stabilisce: “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita”.
Tale il nuovo disposto, si fa presente che sono pervenute a questo Istituto, da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti, numerose richieste di chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all’applicazione della nuova disciplina.
Al riguardo le modifiche introdotte dal primo comma dell’art.71, nell’ipotesi di fruizione da parte dei dipendenti pubblici di periodi di malattia, attengono al solo trattamento retributivo degli stessi. Tali norme non modificano la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.
Si richiamano di seguito le differenti disposizioni normative che disciplinano sotto il profilo pensionistico l’istituto della malattia per gli iscritti a questa Gestione previdenziale.

2) ISCRITTI ALLE EX CASSE (CPDEL, CPS, CPI, CPUG)
I periodi di malattia dei lavoratori dipendenti, iscritti alle ex Casse Pensioni gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza dell’allora Ministero del Tesoro (cfr. CPDEL, CPS, CPI, CPUG), continuano ad essere disciplinati dal combinato disposto degli artt.24 e 50
dell’Ordinamento delle Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n.680. Tali le disposizioni, questo Istituto riconosce integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell’art. 71 in commento ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

3) ISCRITTI ALLA CTPS
Per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS), la normativa da richiamare è quella contenuta nell’art.68, sesto comma, del D.P.R. n.3 del 10 gennaio 1957, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, come integrato dall’art.13 della Legge
29/4/1976 n.177, ancorché le disposizioni contrattuali del CCNL Comparto Ministeri 1995 hanno stabilito la disapplicazione dei primi otto commi del predetto art. 68, oltreché de successivi artt. 70 e 71.
Si richiamano al riguardo il parere del Consiglio di Stato n. 4489/05 dell’8.11.2006 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 12605/2000, che affermano, in sintesi, l’attuale vigenza delle disposizioni legislative citate, essendo la materia previdenziale riservata al legislatore e sottratta
alla disciplina negoziale.
Coerentemente all’interpretazione giurisprudenziale, anche per gli iscritti alla Cassa Stato questo Istituto riconosce utili ai fini del trattamento di quiescenza gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli con retribuzione progressivamente ridotta ai sensi dell’art. 71 in esame ovvero
delle vigenti disposizioni contrattuali, che quelli non retribuiti.

4) ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI AI FINI PENSIONISTICI
Per quanto concerne gli adempimenti contributivi, atteso che il D. Lgs, 564/96 nell’introdurre l’istituto della contribuzione figurativa nulla ha innovato in materia di assenze per malattia, si precisa, che a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti
dei primi dieci giorni l’imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura.
Conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio.
Parimenti non viene ridotto l’imponibile su cui calcolare il contributo dello 0,35 da versare a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, nonché l’eventuale contribuzione a favore dell’Assicurazione Sociale Vita .
In particolare, le Amministrazioni e gli Enti iscritti sono tenuti al versamento contributivo in favore dei dipendenti assenti per malattia con le seguenti modalità: nell’ipotesi di retribuzione corrisposta in misura ridotta ovvero nell’ipotesi di assenza totale di retribuzione, la
quantificazione degli oneri contributivi, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, deve essere calcolata sulla retribuzione corrispondente a quella costituita da tutte le voci retributive concorrenti al computo della quota A di pensione.
E’ evidente che gli adempimenti previsti ai fini della corretta compilazione della D.M.A. non subiscono alcuna modificazione. Si rammenta, al riguardo, che l’imponibile virtuale deve essere indicato sia al quadro E0 ovvero V1, ai rispettivi campi 26 (retribuzione fissa e continuativa), ai
campi 32 (imponibile pensionistico per il periodo) oltre che ai campi 39 (imponibile cassa credito), avendo cura di inserire come “tipo servizio” quello ordinario, in attesa dell’introduzione di un apposito codice.

5) TFS/TFR
Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del TFS e TFR, le modifiche introdotte dal più volte citato art. 71 nulla hanno innovato.
Ne consegue che le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro, nel caso di decurtazioni alla retribuzione del dipendente, dovranno continuare a versare i contributi ex ENPAS o ex INADEL sull’intera retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.

IL DIRETTORE GENERALE