Lettera trasmessa all’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia; alla Corte dei Conti Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri

 

La scrivente O.S., in riferimento allo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, deve osservare la mancata occasione per provvedere ad un riconoscimento delle funzioni svolte nel corso degli anni dal personale giudiziario, collocando verso l’alto il personale giudiziario e nel contempo provvedendo ad una riduzione delle figure professionali attraverso un accorpamento di quelle aventi mansioni omogenee. Di fatto il testo del D.M. prevede le medesime figure già presenti nel CCNI del 2010, aggiungendo solo alcune nuove figure.

Ciò premesso, vediamo alcune delle criticità che a parere della scrivente O.S. vanno evidenziate. Viene riproposta la figura del cancelliere in Area II, denominato “esperto”, questo comporterebbe però una nullità assoluta per violazione o elusione del giudicato ex art 21 septies L. 241/90; infatti il lungo contenzioso, da cui è scaturito l’art 21 quater D.L. 27 Giugno 2015, convertito dalla L. 132/2015, ha sancito, tra le altre cose, che l’ausiliario del giudice non può stare tra due aree, né varrebbe a sanare ciò, il cambiamento del nome nell’”altisonante” dicitura di “cancelliere esperto”. Inoltre l’art. 21 quater stabilisce al co. 4  che: Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere  e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in  area  seconda  sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. Il ragionamento vale così anche per l’ufficiale giudiziario anch’esso posizionato, nello schema di D.M., in area II. Insomma cancelliere ed ufficiale giudiziario dovrebbero sparire, confluendo in quelle di funzionario giudiziario e funzionario unep.

Altra questione riguarda invece la figura del “funzionario giudiziario” per il quale, nella declaratoria  dei “contenuti professionali”, è inserito il termine un po’oscuro e criptico di:  “presidia” l’attività che la legge attribuisce alla competenza del cancelliere. Ci si domanda, cosa si intende per “presidia”? Il funzionario giudiziario che “presidia”, ad esempio, può assistere o no il magistrato in udienza? Compie o no tutti gli atti che la legge attribuisce al cancelliere? E ancora, se in una cancelleria o segreteria un determinato giorno accade che, per varie motivazioni, non c’è alcun cancelliere, cosa accade riguardo il compimento delle attività demandate dalla legge al cancelliere, chi le esegue?

Allo stesso modo resta incomprensibile, in termini organizzativi, la declaratoria del profilo del funzionario giudiziario nella parte in cui prevede che “in relazione dall’esperienza maturata in almeno 7 anni di servizio nel profilo, possono essere adibiti, su base volontaria, alle attività connesse alla tutela dei crediti erariali e delle spese di giustizia, anche coordinando le professionalità inferiori”. Non solo quindi sono richiesti 7 anni di anzianità nel profilo per servizi che già oggi, ai sensi della circolare 16 dicembre 2002, n. 1/44/120741U/02 del Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, rientrano tra le competenza dei cancellieri – profilo B3 (cioè dei lavoratori che in sede di riqualificazione diventeranno funzionari giudiziari), ma che anche dopo 7 anni tali servizi potranno essere affidati ai funzionari solo se accetteranno di svolgerli! Questo significa peraltro che, per 7 anni, gli unici che potranno e dovranno svolgere questo servizio saranno i direttori amministrativi, con un sostanziale demansionamento assolutamente inaccettabile. Come inaccettabile è la sostanziale impossibilità di organizzare servizi fondamentali per il corretto funzionamento della macchina giudiziaria (cioè il servizio spese di giustizia e quello del recupero crediti) sulla base di questi presupposti.

Sarebbe opportuno tralasciare fumose definizioni che portano spessissimo a confusione nell’interpretazione, non contribuendo alla semplificazione e trasparenza e soprattutto all’efficienza degli uffici giudiziari, come indicato nel preambolo del decreto. Ciò va detto perché, se nel “presidiare”, il funzionario giudiziario non compie più tutti gli atti che la legge attribuisce al cancelliere, tra cui anche l’assistenza al magistrato in udienza, non si avrebbe un demansionamento dello stesso? Con tutto ciò che ne consegue. Ci si è posti l’interrogativo che tale situazione potrebbe portare alla paralisi degli uffici giudiziari?

Pertanto alla luce delle osservazioni  e degli interrogativi che precedono e che intendono essere un contributo volto non solo ad indurre l’amministrazione a meglio chiarire o modificare quanto indicato nello schema di D.M., ma soprattutto a scongiurare un nuovo contenzioso tra il personale giudiziario e l’amministrazione, che nuocerebbe a tutti, ed a rendere più chiare le mansioni e le funzioni che il personale giudiziario è chiamato quotidianamente a svolgere tra mille difficoltà .

In attesa di un cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale Funzioni Centrali
Paola Saraceni
347.0662930