Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai permessi ed ai congedi per motivi di studio richiesti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni. La disciplina dovrà sempre contemperare un equilibrio tra le esigenze amministrative ed il diritto allo studio.

 -   i congedi per la formazione (previsti dall’art. 5 della legge n. 53/2000) sono utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari  o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati, secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi, ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;

-    150 ore di permessi retribuiti all’anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell’amministrazione, per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l’orario di lavoro;

 -   agevolazioni relative all’orario di lavoro, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;

 -   8 giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami;

-    aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione. Il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo.

Ufficio Stampa FSI

La circolare