In considerazione delle circolari n.  4 del 11.02.2019 e n. 4 del 11.02.2019 il Ministero per i Beni Culturali ribadiva quanto già espresso con la sentenza della Corte dei Conti n.331 del 09 luglio 2015 in materia di lavori insalubri;

Considerato che molti lavoratori appartenenti alla ex qualifica di operai, rientranti nei requisiti previsti per il beneficio pensionistico per lavori insalubri ai sensi art 25 del DPR 28.12.1973 N. 1092, hanno ottenuto dai propri uffici di appartenenza il decreto di riconoscimento alla maggiorazione, ai fini della quiescenza, per i giorni prestati come lavori insalubri;

Visto che il Ministero Beni Culturali, con circolare 35/2019 del luglio 2019 ha sospeso provvisoriamente gli effetti della circolare n. 4/2019 e, di conseguenza, i benefici per l’erogazione pensionistica anticipata. In attesa di parere del Ministero del Lavoro chiesto dal Direttore Generale dell’INPS con nota del 12.06.2019; Visto che, da notizie ricevute, sembrerebbe che il “tavolo tecnico” svolto tra Inps, Mibac e Ministero del Lavoro non abbia chiarito le perplessità sollevate dall’Inps e, pertanto, permangono sospesi i benefici per l’erogazione della pensione anticipata (ad eccezione del personale ex carriera operaia), la scrivente Organizzazione Sindacale, chiede di sapere se il personale MIBAC appartenente alla ex carriera operaia, che nel tempo e per gli effetti del cambio dei profili professionali, si è trasformato in ADDETTO ALLE LAVORAZIONI prima e ADDETTO TECNICO poi, e per i quali già è stato emesso il decreto di cui sopra dagli uffici di appartenenza e il conseguente inserimento nello Stato Matricolare, rientri nei benefici previsti e, conseguentemente, può comunicare le proprie dimissioni volontarie finalizzate alla richiesta di pensionamento anticipato con il beneficio per lavori insalubri.

Distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale

Paola Saraceni

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