Al Presidente della Regione Sicilia; alla Giunta di Governo Regione Sicilia; all’assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Con deliberazione n° 400/2012, emanata dalla Giunta di Governo Regionale con la quale è stato reso esecutivo il Nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Ente di Sviluppo Agricolo approvato dal medesimo Ente con deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012, è stato riconosciuto al personale E.S.A. l’applicazione del CCRL dell’omologo personale dell’Amministrazione Regionale.
Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 31 della L.R. n° 6/97 e della L.R. n° 10/2000 nonché delle tabelle di equiparazione adottate con deliberazione E.S.A. n° 516/2008, ratificate con D.P.R.S. n° 274/S. 6°/ S.G./2009, al personale dell’Ente devono essere riconosciute le omologhe posizioni giuridiche ed economiche del personale dell’amministrazione regionale.
Il procedimento di esecuzione delle disposizioni della Giunta di Governo Regionale per la modifica dello status giuridico ed economico del personale dell’Ente verso il contratto regionale di lavoro scaturente dall’atto di indirizzo emanato dal Governo Regionale con deliberazione n° 400/2012 e nel rispetto di quanto indicato all’art. 9 c. 3 del Nuovo Regolamento di Organizzazione di cui alla deliberazione E.S.A. n° 170/C.S./2012, doveva avvenire tramite un provvedimento deliberativo dell’Ente con il quale veniva certificata la riclassificazione giuridica ed economica del personale dell’Ente con le corrispondenti posizioni dell’omologo personale dell’amministrazione regionale.
Il personale dell’Ente, quindi, avrebbe dovuto già essere inquadrato verso il CCRL a decorrere dal 01/01/2013 attraverso apposita riclassificazione come previsto dal Nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Ente di cui all’art. 9 comma 3, approvato con deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012 essendo la medesima, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della L.R. 19/2005, esecutiva.
La protratta inerzia dell’amministrazione dell’Ente, che ancor aggi continua a non dar seguito alla predetta riclassificazione, assume un connotazione negativa e censurabile dovendo l’Ente dar comunque seguito alla predetta riclassificazione. La predetta inerzia cagiona e continua a cagionare di fatto ai dipendenti dell’Ente effetti negativi sia sotto l’aspetto della certezza contrattuale giuridica ed economica che sotto il profilo previdenziale.
Giova ricordare altresì che tale inerzia fa venir meno il principio di doverosità dell’esercizio del potere amministrativo e della certezza dei tempi dell’azione pubblica nonché i principi di uniformità ed estremo rigore circa il momento entro il quale l’Ente era tenuta a definire il procedimento di esecuzione della predetta riclassificazione e, pertanto, il comportamento dell’amministrazione circa l’osservanza di quanto stabilito all’art. 9 comma 3 del Nuovo Regolamento di Organizzazione dell’E.S.A. approvato con deliberazione n° 400/2012 dalla Giunta Regionale non è satisfattorio sotto l’aspetto del buon andamento della P.A.
Per quanto sopra esposto la scrivente O.S. chiede agli Organi di Governo in indirizzo un intervento affinché la fase di stallo imputabile all’inosservanza da parte dell’amministrazione dell’Ente su tale adempimento di legge derivante da un norma emanata dalla Giunta di Governo sia rimossa, intimando all’Ente l’obbligo giuridico di provvedere in tempi immediati ai fini della conclusione del procedimento di riclassificazione del personale E.S.A. valutando eventualmente anche la possibilità di nomina di un Commissario ad Acta per l’adozione del provvedimento de quo.
Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
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