Illegittima la trattenuta stipendiale operata ai dipendenti pubblici (2%) e versata all’Inpdap per il tfr, il trattamento di fine rapporto. È illegittima perché non prevista dall’articolo 2120 del codice civile, il quale non dispone alcuna compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro per il diritto al tfr. Lo stabilisce la sentenza del Tar Calabria, che condanna le pubbliche amministrazioni allo stop immediato del prelievo in busta paga nonché alla restituzione di quanto trattenuto a partire dal 1° gennaio 2011.

Per saperne di più e per la compialzione della diffida all’ente rivolgiti alla nostra struttura territoriale.

La Segreteria