Con comunicato stampa del 26 dicembre 2023, è stato reso noto che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato il decreto interministeriale che apre le porte all’apprendistato nella PA.
Il decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, attua le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che demanda ad un decreto interministeriale la determinazione dei contenuti omogenei delle convenzioni non onerose che le amministrazioni dello Stato possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con le Università per individuare gli studenti da assumere.
Apprendistato e contratto di formazione e lavoro
Le amministrazioni (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) possono:
- assumere, fino al 31 dicembre 2026, giovani laureati individuati su base territoriale, con contratto a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi.
- stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con le istituzioni universitarie per l’individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro.
Le predette assunzioni devono avvenire nel rispetto del limite del 10% delle capacità assunzionali di ciascuna PA (20% per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane).
Accesso con concorso
Le amministrazioni, sulla base del proprio ambito territoriale, stabiliscono i requisiti ai fini dell’ammissione alle prove concorsuali con avvisi pubblicati sul portale di reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
I candidati devono superare una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
Sono oggetto di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli eventuali titoli di specializzazione post lauream, nonché le eventuali esperienze professionali documentate.
Stipula delle convenzioni con le Università
Le amministrazioni sono tenute a stipulare le convenzioni prioritariamente con le Università con sede, anche periferica, all’interno del territorio comunale, provinciale e regionale della singola amministrazione, nonché con le università aventi sede nei territori regionali confinanti o limitrofi per le discipline non presenti nell’ambito territoriale di appartenenza.NOTA BENE: Per le convenzioni stipulate con università telematiche si fa riferimento al luogo ove le stesse hanno sede legale
Il decreto interministeriale 26 dicembre 2023 fissa i contenuti standard delle convenzioni da stipulare (articolo 7).
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Il personale assunto è inquadrato nell’area dei funzionari, a livello retributivo iniziale, del comparto Funzioni centrali, o nella corrispondente area prevista dall’ordinamento dell’amministrazione procedente.
Se, alla scadenza dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, il personale che ha ricevuto una valutazione positiva, accompagnata da una relazione motivata, viene assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.