La Corte di Cassazione, con due recenti ordinanze, ha affrontato il tema della compatibilità tra l’assenza per infortunio e lo svolgimento di attività extralavorative.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte, con l’ordinanza n. 23747 del 4 settembre 2024, riguardava un dipendente licenziato perché, pur essendo assente dal lavoro per infortunio, era stato sorpreso a svolgere alcune attività in un bar di sua proprietà. Nello specifico, utilizzava la mano infortunata per compiti leggeri come fumare, usare il cellulare e stringere la mano degli interlocutori. Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, il giudice di appello aveva qualificato tali attività come “insignificanti” e, soprattutto, insuscettibili di compromettere la guarigione del lavoratore. Pertanto, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo e la decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di Cassazione.
Lo svolgimento di attività, anche extralavorativa, durante un’assenza per malattia o infortunio, non integra di per sé un illecito disciplinare, salvo che l’attività sia tale da ritardare la guarigione del lavoratore o comprometterne la salute (Cassazione 2022) o consenta di presumere l’assenza della patologia lamentata, dimostrando una possibile simulazione della stessa (Cassazione 2018).
Ufficio Stampa
