La L. 5 ottobre 2026, n. 174 (GU n. 232 del 6 ottobre 2026) converte, con modificazioni, il D.L. n. 144/2026, confermando gli interventi sulla monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici e introducendo ulteriori misure sul reclutamento, sulla spesa di personale degli enti territoriali e sul funzionamento delle amministrazioni. Tra le novità della conversione, la valorizzazione dell’esperienza del personale con contratti flessibili, le stabilizzazioni nelle agenzie ambientali e nell’ISPRA, l’ampliamento del supporto di CDP agli investimenti pubblici e il nuovo meccanismo di riallineamento dei mandati provinciali.

Inquadramento

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 la L. 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione, con modificazioni, del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”.
La legge di conversione è entrata in vigore il 7 ottobre 2026.
Il provvedimento conserva l’impostazione particolarmente articolata del decreto originario, intervenendo sul pubblico impiego, sull’organizzazione amministrativa, sugli enti locali, sulla giustizia, sulla sanità, sull’attuazione degli investimenti pubblici, sulla protezione civile e sulla riscossione locale.
Accanto alla conferma delle principali misure già introdotte dal decreto, l’esame parlamentare ha ampliato alcuni strumenti di rafforzamento della capacità amministrativa e modificato specifiche disposizioni concernenti il personale e gli enti territoriali.

Ferie dei dipendenti pubblici: confermata la nuova disciplina della monetizzazione

Una delle disposizioni di maggiore interesse rimane quella contenuta nell’art. 1, in materia di monetizzazione delle ferie non godute dai dipendenti pubblici.
L’intervento sull’art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 supera la formulazione del divieto assoluto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e pone in capo al datore di lavoro la responsabilità di assicurare, mediante l’esercizio dei propri poteri organizzativi, l’effettiva possibilità di fruizione delle ferie.
Il trattamento economico sostitutivo può essere riconosciuto soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro.
La disposizione richiede, tuttavia, che il datore di lavoro inviti formalmente il dipendente a fruire delle ferie annuali, informandolo tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione: perdita delle ferie alla scadenza del periodo di riferimento o dell’eventuale periodo di riporto e impossibilità di sostituirle con un’indennità finanziaria.
Qualora, nonostante tale informazione e l’effettiva possibilità di fruirne, il lavoratore abbia consapevolmente scelto di non utilizzare le ferie, non è dovuto alcun trattamento economico sostitutivo. L’onere della prova grava sul datore di lavoro.
Ai fini della disposizione, quest’ultimo è individuato nel soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, responsabile dell’autorizzazione o del diniego delle ferie secondo l’ordinamento dell’amministrazione.
Sul piano applicativo, assume dunque particolare rilievo la documentazione delle attività svolte: programmazione delle ferie, inviti individuali alla fruizione, informazioni sulle conseguenze della mancata utilizzazione ed eventuali ragioni organizzative che abbiano impedito al dipendente di assentarsi.
La nuova disciplina riguarda le ferie maturate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, individuata nel 7 ottobre 2026. Le eventuali pretese relative a ferie maturate anteriormente devono essere valutate alla luce della disciplina e dei principi applicabili al singolo rapporto.

Personale flessibile: riserva di posti e valorizzazione dell’esperienza

Una specifica novità della conversione è contenuta nell’art. 1, comma 15-sexies, dedicato alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche attraverso agenzie di somministrazione.
La disposizione consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nonché agli enti e alle aziende speciali previsti dal TUEL, di riservare una quota non superiore al 20% dei posti messi a concorso oppure di valorizzare l’esperienza professionale acquisita.
La facoltà riguarda le procedure selettive per il reclutamento di personale non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027.
I beneficiari devono avere maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, compresi quelli di somministrazione stipulati ai sensi dell’ art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nel medesimo profilo professionale e presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
La previsione non determina un passaggio automatico al rapporto a tempo indeterminato, ma introduce una facoltà da esercitare nell’ambito della procedura selettiva.
Per le amministrazioni interessate diventa quindi essenziale verificare i periodi di servizio e la corrispondenza del profilo professionale, definendo nel bando le modalità di applicazione della riserva o di valorizzazione dell’esperienza.

ARPA e ISPRA: una specifica procedura di stabilizzazione

I nuovi commi 6-quater e 6-quinquies dell’art. 1 introducono una disciplina specifica per le agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente e per l’ISPRA.
Tali soggetti possono procedere, entro il 31 dicembre 2027, all’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato, nella corrispondente qualifica.
Le assunzioni devono avvenire nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e nel rispetto delle facoltà assunzionali disponibili.
Il personale interessato deve avere maturato, al 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima agenzia o l’Istituto, nella medesima qualifica non dirigenziale, avere conseguito una valutazione positiva dell’attività svolta ed essere stato reclutato mediante procedure concorsuali ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 165/2001.
L’assunzione è inoltre subordinata al positivo esito di un colloquio volto ad accertare l’idoneità professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell’esperienza maturata con le funzioni da svolgere.
Qualora gli aventi titolo superino i posti disponibili, costituiscono criteri di priorità la maggiore anzianità di servizio presso l’agenzia o l’Istituto e, a parità di anzianità, la valutazione dell’attività svolta e l’esito del colloquio.

Investimenti pubblici: ampliato il supporto di CDP

L’art. 1, comma 15-bis, amplia la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di Cassa depositi e prestiti e delle società da essa direttamente o indirettamente controllate.
La facoltà viene estesa agli interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali, ulteriori rispetto a quelli già contemplati dall’art. 10, commi 7-quinquies e 7-novies, D.L. n. 121/2021.
Il supporto deve risultare necessario per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa per investimenti oppure ottimizzare l’efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse.
I rapporti sono regolati mediante apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, compresa quella relativa alla remunerazione delle attività svolte.
Gli eventuali costi devono trovare copertura nelle risorse disponibili per i singoli interventi o negli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La previsione assume interesse soprattutto per le amministrazioni che incontrino difficoltà nella gestione degli investimenti. La sua applicazione richiede di individuare concretamente il fabbisogno di assistenza e di definire nella convenzione attività, responsabilità e costi.

Enti territoriali: ampliata la disapplicazione dei precedenti vincoli alla spesa di personale

La conversione interviene anche sul coordinamento dei vincoli alla spesa di personale degli enti territoriali.
L’art. 2, comma 1, nella formulazione definitiva, stabilisce che alle amministrazioni soggette ai vincoli assunzionali dell’art. 33, D.L. n. 34/2019 non si applicano i commi da 557 a 557-quater e il comma 562, art. 1, L. n. 296/2006.
Rispetto al decreto originario, che richiamava i commi 557, 557-quater e 562, la disapplicazione viene dunque estesa all’intero blocco dei commi da 557 a 557-quater, comprendendo anche i commi 557-bis e 557-ter.
L’intervento rafforza il coordinamento con il sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Rimane, in ogni caso, necessario rispettare le condizioni e i limiti previsti dal regime assunzionale applicabile.

Segretari comunali e polizia locale: confermate le misure di rafforzamento

Rimangono le disposizioni destinate a fronteggiare le difficoltà di reperimento dei segretari comunali e provinciali.
Il provvedimento consente di organizzare, nel biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso, alla quale possono partecipare gli idonei non collocati in posizione utile nella graduatoria della sessione ordinaria. L’iscrizione all’Albo rimane subordinata all’autorizzazione all’assunzione.
Per le sedi di segreteria dei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, viene inoltre consentita la nomina di segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera, con riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede durante il periodo di titolarità.
Per le procedure assunzionali dei corpi di polizia locale, fino al 31 dicembre 2028 il termine previsto dall’ art. 91, comma 4, TUEL è fissato in quattro anni.

Province: il riallineamento riguarda anche i Presidenti

La conversione riscrive l’art. 2, comma 10, modificando il meccanismo di riallineamento dei mandati provinciali.
La durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi Presidenti quando il mandato del consiglio termini prima.
La proroga opera anche nella situazione inversa: il mandato del Presidente viene prolungato fino alla scadenza di quello del consiglio, ferma restando la decadenza del Presidente qualora cessi dalla carica di sindaco.
È prevista un’eccezione per i consigli da rinnovare entro il 31 dicembre 2026 nelle Province il cui Presidente sia stato eletto nello stesso anno prima dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta l’8 agosto 2026. In tali casi il rinnovo segue i termini previgenti e il nuovo consiglio rimane in carica fino alla scadenza del mandato presidenziale.
La disposizione precisa che le proroghe non comportano l’interruzione dei mandati.
L’applicazione della misura richiede pertanto una verifica congiunta delle date di scadenza dei due organi e delle condizioni previste per l’eccezione.

Camere di commercio: precisata la decorrenza della deroga per i pensionati

L’ art. 1, comma 3-bis, interviene sull’ art. 13-bis, comma 2, D.L. n. 25/2025, fissando al 1° marzo 2022 la decorrenza dell’esclusione dei componenti degli organi delle Camere di commercio dal divieto previsto dall’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012per i soggetti in quiescenza.
La disposizione precisa quindi l’ambito temporale della deroga già prevista per tali componenti, assumendo rilievo anche nella valutazione delle posizioni anteriori all’entrata in vigore della legge di conversione.

Enti in dissesto: gli interventi sulla gestione finanziaria

Il provvedimento conferma le modifiche alla disciplina degli enti locali deficitari o dissestati contenuta nel TUEL.
Tra le misure figurano la possibilità di ricorrere a mutui, secondo gli artt. 202 e seguenti, per finanziare debiti fuori bilancio con le modalità dell’art. 194, e la revisione delle anticipazioni destinate agli enti che abbiano dichiarato il dissesto e aderito alla procedura semplificata di liquidazione.
Le anticipazioni, a valere sul fondo di rotazione dell’art. 243-ter, sono destinate a incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.
Viene inoltre modificata la disciplina della presentazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, collegando il termine di tre mesi all’emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione e prevedendo, in caso di inerzia, l’intervento del Prefetto.

Sanità: proroghe per le liste d’attesa e gli elenchi dei direttori generali

La conversione introduce ulteriori disposizioni in materia sanitaria.
L’ art. 4, comma 8-bis, estende al 2027 le previsioni relative all’utilizzazione delle risorse per il recupero delle liste d’attesa.
Il nuovo comma 10-bis proroga invece la validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale per i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato il 16 dicembre 2022, come successivamente integrato e modificato.
La proroga opera fino alla pubblicazione dell’elenco aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027.

Riscossione locale: confermato il modello affidato ad AMCO


Rimane uno degli interventi di maggiore rilievo sistematico la disciplina dell’ art. 25, che introduce la possibilità di affidare ad AMCO le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.
I crediti restano nella titolarità degli enti, mentre AMCO esercita le attività attraverso i soggetti individuati dalla disciplina.
Il modello contempla anche ipotesi di affidamento obbligatorio, collegate a un tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore alla soglia del 35%, calcolato secondo i criteri previsti dalla disposizione, e alla successiva individuazione ministeriale degli enti interessati.
Per gli enti locali, assumono quindi particolare rilievo la qualità dei dati contabili, la consistenza dei residui e i risultati effettivi della riscossione. Rimangono ferme le tutele e le facoltà di opposizione riconosciute ai debitori.
Autonomie speciali: introdotta una clausola di salvaguardia
Il nuovo art. 25-bis dispone che le misure del decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
L’applicazione delle singole disposizioni richiede pertanto di considerare anche il quadro ordinamentale proprio dell’autonomia interessata.

Entrata in vigore e applicazione delle modifiche

La legge di conversione è entrata in vigore il 7 ottobre 2026. Dalla stessa data acquistano efficacia le modificazioni apportate al decreto, secondo quanto richiamato nell’avvertenza al testo pubblicato.
Occorre distinguere tali modifiche dalle disposizioni già operative per effetto del decreto originario, entrato in vigore l’8 agosto 2026, e considerare le specifiche decorrenze e condizioni applicative previste dalle singole norme.
Per le amministrazioni, l’attuazione del provvedimento comporta l’aggiornamento della programmazione del personale e degli atti organizzativi interessati, nonché la verifica dei presupposti richiesti per avvalersi delle nuove facoltà.

Ufficio Stampa FSI-USAE