Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023),  spicca senza dubbio l’ampliamento del congedo parentale, misura a sostegno delle famiglie italiane con figli piccoli.

Il congedo parentale è infatti un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del proprio figlio nei suoi primi anni di vita. È un diritto previsto dalla legge italiana e si applica sia ai padri che alle madri che lavorano come dipendenti, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Questa misura ha in sintesi lo scopo di:

  • permettere ai genitori di dedicare del tempo al accudimento e all’assistenza del figlio nei suoi primi anni di vita, un periodo fondamentale per il suo sviluppo fisico, emotivo e sociale
  • favorire la conciliazione tra vita privata e lavorativa, permettendo ai genitori di assumersi le proprie responsabilità familiari senza penalizzare la loro carriera professionale
  • promuovere una maggiore condivisione delle responsabilità genitoriali tra madri e padri.

L’anno scorso la Manovra aveva alzato l’indennità di una sola delle mensilità all’80%, e la Legge di Stabilità di quest’anno ha aggiunto una seconda mensilità retribuita in modo più favorevole (all’80% nel 2024 e al 60% dal 2025).

Il risultato è che quest’anno i genitori hanno a disposizione due mesi di congedo parentale retribuito all’80%, mentre l’anno prossimo avranno un mese all’80%, uno al 60% e gli altri al 30%.

Tale incremento è rivolto specificamente a due categorie di persone:

  1. Coloro che, al 31 dicembre 2023, erano ancora in congedo di maternità o paternità.
  2. Coloro che avrebbero usufruito di tale congedo successivamente al 31 dicembre 2023.

In altre parole, sia i genitori che già si trovavano in congedo al termine del 2023, sia coloro che avrebbero iniziato il congedo nel corso del 2024 o successivamente, godranno dell’aumento del trattamento economico fino all’80% del salario.

Questa modifica rappresenta un importante passo avanti nel garantire un sostegno economico più consistente ai genitori che scelgono di prendersi cura dei propri figli nei primi mesi di vita.

Tale sostegno è cruciale per consentire loro di dedicarsi pienamente alla genitorialità senza dover affrontare oneri finanziari eccessivi.

Su questa maggiorazione intervengono ora da una parte le istruzioni applicative INPS con la  circolare n. 57/2024  e dall’altra il recente parere, il 13398/2024, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri  fornisce tutti i chiarimenti su destinatari e sulle modalità di fruizione del congedo parentale 2024.

I contenuti delle istruzioni applicative INPS con la  circolare n. 57 del 2024 : 

Congedo parentale: aumentano le indennità

In primo luogo, viene sottolineato un aspetto fondamentale: la modifica normativa “non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità”.

Quindi, il numero di mesi di  congedo parentale a disposizione dei genitori resta invariato: dieci mesi, che diventano 11 se il padre sceglie di utilizzare lo strumento per un periodo superiore a tre mesi.

All’interno di queste mensilità, solo per i lavoratori dipendenti, ci sono due mesi indennizzati con una somma più alta.

Requisiti per il congedo parentale all’80%

La maggiorazione è riconosciuta se il congedo parentale è utilizzato entro i primi sei anni di vita del bambino (o entro sei mesi dall’ingresso in famiglia di figli adottati o in affido). E se i genitori hanno interamente utilizzato il congedo obbligatorio di maternità o di paternità nel 2024 (basta che ci sia un solo giorno fruito quest’anno).

La legge esclude tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Infine, c’è un altro paletto: la maggiorazione si applica solo ai primi tre mesi di congedo per ciascun genitore, che sono quelli non trasferibile all’altro genitore.

Come si ripartisce il beneficio fra i genitori

La maggiorazione ulteriore prevista dalla manovra riguarda un solo mese per entrambi i genitori. I quali possono decidere se ripartire il beneficio (ad esempio, nel 2024 utilizzare un mese a testa pagato all’80%), oppure se destinarlo solo al padre o solo alla madre (quindi, ci sarà uno solo dei due nel 2024 a prendere due mensilità indennizzate all’80%).

Restano invariate le regole che prevedono anche la possibilità di utilizzare i congedi parentali a ore. E i due genitori possono eventualmente chiedere il congedo nello stesso giorno per lo stesso figlio.

Il fatto che il beneficio dell’indennità più alta riguardi solo i lavoratori dipendenti determina un’ulteriore regola: se uno solo dei due genitori è un lavoratore dipendente, e l’altro invece appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

La retribuzione dei congedi parentali 2024

In considerazione di tutte le modifiche, ecco come cambia la retribuzione dei congedi parentali:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese è indennizzato all80% nel 2024 scendendo al 60% nel 2025 ferma restando la regola della fruizione entro i 6 anni di vita o entro ingresso in famiglia;
  • sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del dlgs 151/2001.

I chiarimenti del della Funzione Pubblica parere n. 13398 del 2024,

Per fornire tutti i chiarimenti necessari alla luce delle novità normative il recente parere fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale fornisce delucidazioni su come applicare le nuove disposizioni.

Esclusione per chi ha già goduto del periodo di astensione obbligatoria

Coloro che hanno già usufruito completamente del periodo di astensione obbligatoria di cui ai capitoli III e IV del Testo unico al 31 dicembre 2023 non saranno destinatari dell’aumento del trattamento economico previsto dalla nuova normativa. Questo significa che, nonostante l’entrata in vigore della modifica che porta l’incremento del trattamento al 80%, per questi soggetti non ci sarà alcuna variazione nella retribuzione rispetto a quanto stabilito dalla normativa precedente.

Per “astensione obbligatoria” si intende il periodo di tempo in cui un lavoratore è tenuto per legge a astenersi dal lavoro per motivi legati alla maternità o alla paternità.

Questo periodo di astensione è previsto per legge e offre ai genitori la possibilità di dedicarsi alla cura e all’assistenza del neonato o del bambino appena nato. Durante questo periodo, il lavoratore ha diritto a un trattamento economico che può essere parzialmente o totalmente retribuito, a seconda delle disposizioni di legge e delle eventuali forme di assistenza previste dal datore di lavoro o dalla legislazione nazionale.

La ragione dietro questa disposizione risiede nel principio di equità e nell’obiettivo di gestire in modo razionale le risorse disponibili. Chi ha già beneficiato integralmente di questo periodo ha già ricevuto il trattamento economico previsto dalla legge in quel periodo. Di conseguenza, non sarebbe giustificato un ulteriore aumento del trattamento economico per questi individui.

Trattamenti economici dovuti per legge

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inoltre ribadito il principio contenuto nell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,  che sottolinea quali trattamenti economici possono ricevere i dipendenti pubblici. Secondo questa disposizione normativa, i trattamenti economici concessi ai pubblici dipendenti devono essere esplicitamente previsti dalla contrattazione collettiva, oltre a essere in conformità con quanto stabilito dalla fonte legale.

In altre parole, i pubblici dipendenti non possono ricevere trattamenti economici che non siano stati negoziati o concordati attraverso contratti collettivi o che non siano previsti dalla legislazione in vigore. Questo principio mira a garantire trasparenza, equità e certezza giuridica nei rapporti di lavoro nel settore pubblico.

Perimetro dell’agevolazione esteso a tutti

Inoltre, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea l’importanza della nuova misura introdotta, la quale mira a sostenere la genitorialità attraverso un miglioramento significativo delle condizioni economiche per i lavoratori dipendenti in congedo parentale. Questa modifica rappresenta un passo avanti significativo nella promozione del benessere dei genitori lavoratori e nell’assicurare loro un sostegno adeguato durante il periodo di congedo.

Per questo evidenzia come questa nuova misura possa essere immediatamente applicata a tutti i lavoratori dipendenti.

Questo significa che i dipendenti che soddisfano i requisiti per il congedo parentale potranno beneficiare dell’aumento del trattamento economico fin dal momento della sua introduzione, nel rispetto delle condizioni e delle disposizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

Il documento si chiude evidenziando comunque la necessità di garantire che l‘attuazione di questa nuova misura avvenga nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, assicurando una corretta e uniforme applicazione delle regole e dei diritti dei lavoratori dipendenti in materia di congedo parentale.

Ufficio Stampa FSI-USAE

LA CIRCOLARE INPS N. 57

IL PARERE DELLA FUNZIONE PUBBLICA