Arriva un importante sentenza in materia di diritto del lavoro: il Tribunale di Parma impone lo stop all’imposizione delle ferie “generalizzate” ai docenti.

I giudici parmensi con la sentenza n. 904/24 del 21 novembre 2024 hanno sancito un principio fondamentale per i docenti a tempo determinato, che interessa anche i docenti ordinari: lo stop estivo alle lezioni e le pause per le festività, non possono essere equiparate automaticamente a ferie, se non è stata avanzata una richiesta formale da parte dell’insegnante.

Una sentenza che segue il solco tracciato da più pronunciamenti in questo senso della Cassazione, che aveva ribadito l’insussistenza di automatismi in tema di ferie durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, facendo notare, in alcuni pronunciamenti, che computare automaticamente le ferie al personale docente dal periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno significherebbe negare de facto qualsiasi diritto durante l’anno scolastico a richiedere dei giorni di ferie per il personale precario.

A questo proposito il Ministero dell’Istruzione aveva fatto ricorso proprio chiedendo che si potesse by-passare questa lettura delle norma. Anche in questo ultimo caso, i pronunciamenti pregressi e la normativa, hanno fatto pendere il piatto della bilancia ad una posizione opposta a quella del Ministero. In breve la sentenza stabilisce che i docenti a tempo determinato hanno diritto a un’indennità per le ferie non godute, se non ne fanno formalmente richiesta.