FSI-USAE esprime piena soddisfazione per la risposta che l’ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito all’Agenzia delle Entrate dopo la nota di quest’ultima, la n. 272/2025, e le conseguenti notizie relative ai recuperi che le aziende sanitarie stavano attivando, soprattutto in Veneto e Piemonte e, a macchia di leopardo, in tutta Italia a cui avevano fatto riscontro le vibrate proteste di questa e di altre organizzazioni sindacali. La nota dell’ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce in modo esaustivo che l’imposta sostitutiva del 5%, prevista dalla legge n. 207/2024, si applica a tutto lo straordinario contemplato dall’art. 47 del CCNL Sanità, includendo quindi anche le ore di pronta disponibilità retribuite come straordinario.
La nota governativa conferma che il legislatore ha voluto considerare unitariamente tutte le prestazioni aggiuntive del personale infermieristico, senza distinzioni tra tipologie o causali. Ne deriva che ogni attività svolta oltre l’orario di servizio – compresa la pronta disponibilità in caso di effettiva chiamata – rientra nell’agevolazione fiscale e beneficia dell’imposta sostitutiva al 5%.
Al tempo stesso, il Governo chiarisce che le prestazioni rese in sede elettorale non possono essere classificate come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 47 del CCNL, trattandosi di attività estranee al servizio sanitario. Pertanto, non accedono al beneficio fiscale previsto dalla legge.
FSI-USAE, in sede locale, ha già diffidato le aziende a comportarsi di conseguenza e restituire subito ai lavoratori interessati il maltolto e seguirà con la massima attenzione, nelle sedi aziendali interessate, l’applicazione di queste indicazioni, affinché tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere si adottino criteri uniformi e gli infermieri ricevano il corretto riconoscimento economico del lavoro aggiuntivo svolto, evitando ogni interpretazione restrittiva o difforme.
Ufficio Stampa FSI-USAE
