La norma, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall’art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo).
In particolare le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già richiamato art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995, individuano, per l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni.
I nuovi requisiti:
Anno |
Età anagrafica |
2010 |
61 |
2012 |
62 |
2014 |
63 |
2016 |
64 |
2018 e oltre |
65 |