A stabilirlo è una recente sentenza del Tribunale di Catania: non è consentita dalla legge la riduzione dei premi per chi usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104.

Una questione che spesso ha lasciato dubbi ai lavoratori è quella relativa alla possibilità di fruire dei premi di risultato e che, in passato, ha generato una non sempre chiara interpretazione.

Una materia che, nel nostro articolo, si intreccia con la legge 104-92: una misura che punta a garantire l’assistenza al disabile in altre circostanze eccezionali. Nello specifico, è finalizzata ad aiutare chi è portatore di un handicap grave, ossia chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

In linea teorica il diritto di assentarsi ai sensi della Legge 104 non va in conflitto con il fatto che il lavoratore, sulla carta, abbia maturato il premio di produzione.

Ma quando la teoria si scontra con la pratica emergono le controversie tra datore di lavoro e dipendente: di una di queste si è occupato di recente il Tribunale di Catania, che ha enunciato un principio di diritto univoco sull’argomento.

Nel caso in esame una dipendente ha espresso la necessità di verificare il diritto al premio di risultato tenendo conto delle assenze per permessi previsti dalla legge 104/1992.

Secondo la lavoratrice i tre giorni mensili di permesso previsti dalla legge sono stati erroneamente considerati come assenze dal lavoro, portando all’esclusione del ricorrente dalla percezione della gratifica.

Si tratta di un accordo sindacale che assegna come criterio la mera presenza al lavoro con la conseguenza
che all’incrementare delle assenze decresce il relativo premio: l’unica eccezione prevista è l’eventuale congedo di maternità.

Pertanto la donna ha agito in via giudiziaria contro il proprio datore di lavoro per una presunta discriminazione diretta, fondata sulla situazione di handicap.

A stabilirlo è una recente sentenza del Tribunale di Catania: non è consentita dalla legge la riduzione dei premi per chi usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104.

Una questione che spesso ha lasciato dubbi ai lavoratori è quella relativa alla possibilità di fruire dei premi di risultato e che, in passato, ha generato una non sempre chiara interpretazione.

Una materia che, nel nostro articolo, si intreccia con la legge 104-92: una misura che punta a garantire l’assistenza al disabile in altre circostanze eccezionali. Nello specifico, è finalizzata ad aiutare chi è portatore di un handicap grave, ossia chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

In linea teorica il diritto di assentarsi ai sensi della Legge 104 non va in conflitto con il fatto che il lavoratore, sulla carta, abbia maturato il premio di produzione.

Ma quando la teoria si scontra con la pratica emergono le controversie tra datore di lavoro e dipendente: di una di queste si è occupato di recente il Tribunale di Catania, che ha enunciato un principio di diritto univoco sull’argomento.

Il caso
Nel caso in esame una dipendente ha espresso la necessità di verificare il diritto al premio di risultato tenendo conto delle assenze per permessi previsti dalla legge 104/1992.

Secondo la lavoratrice i tre giorni mensili di permesso previsti dalla legge sono stati erroneamente considerati come assenze dal lavoro, portando all’esclusione del ricorrente dalla percezione della gratifica.

Si tratta di un accordo sindacale che assegna come criterio la mera presenza al lavoro con la conseguenza
che all’incrementare delle assenze decresce il relativo premio: l’unica eccezione prevista è l’eventuale congedo di maternità.

Pertanto la donna ha agito in via giudiziaria contro il proprio datore di lavoro per una presunta discriminazione diretta, fondata sulla situazione di handicap.

Secondo i giudici esiste una correlazione tra i permessi retribuiti e la percezione di compensi incentivanti o premiali, con la conseguenza che se il lavoratore beneficia dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza di un familiare affetto da handicap o instato di grave infermità, ha diritto ad ottenere sia la normale retribuzione che i compensi di produttività.

Inoltre, i criteri per l’erogazione dei compensi premiali risultano discriminatori in quanto l’accordo sindacale ammette che coloro che usufruiscono del congedo di maternità, superando i 22 giorni di assenza, possano beneficiare del premio di risultato, seppur al 60%, mentre priva completamente del premio coloro che usufruiscono dei giorni di permesso previsti dalla legge 104/92.

In entrambi i casi, i lavoratori usufruiscono di permessi retribuiti per esigenze ugualmente tutelate dalla legge, e non sono evidenti ragioni significative per differenziare il trattamento.