La Corte d’Appello di Ancona ha stabilito un importante precedente nel diritto del lavoro pubblico italiano: il dipendente ha diritto al mantenimento dello stipendio più alto anche in caso di passaggio diretto tra amministrazioni diverse.
La dipendente, precedentemente impiegata presso un altro Ministero, aveva fatto ricorso per ottenere il mantenimento dell’assegno ad personam, anche dopo il suo trasferimento.
Il nuovo Ente aveva fatto appello, sostenendo che il trasferimento volontario della dipendente avrebbe dovuto comportare la perdita dell’indennità speciale. Ma quando si parla di trasferimento di un dipendente da un’amministrazione all’altra, è fondamentale chiarire la natura giuridica di tale trasferimento. La Corte, nel caso in esame, ha ritenuto che si tratti di una cessione del contratto.
La qualificazione del trasferimento come cessione del contratto ha avuto infatti le seguenti importanti conseguenze: La prima è la preservazione dei diritti acquisiti nel corso del precedente rapporto di lavoro, tra cui l’anzianità di servizio, il trattamento economico e le altre condizioni contrattuali previgenti. La seconda è l’applicazione delle norme civilistiche e delle disposizioni contrattuali relative al cambio di datore di lavoro.
Questa sentenza ha un’importanza che va oltre il caso specifico e fornisce un orientamento chiaro e preciso in materia, in quanto garantisce una maggiore tutela ai dipendenti pubblici, che spesso si trovano a dover affrontare trasferimenti di sede o cambi di amministrazione.
Ufficio Stampa FSI-USAE
