L’indennità sostitutiva non spetta ai dirigenti che non abbiano fruito delle ferie maturate allorquando, avendo il potere di autodeterminare le stesse, non abbiano fatto richiesta di fruizione, a meno che le esigenze di servizio e la sussistenza di notevoli scoperture d’organico nella struttura abbiano precluso la possibilità di fruirne.
Diversamente, i dirigenti che non abbiano il potere di autodeterminazione del proprio periodo di ferie, qualora non usufruiscano del periodo di riposo, hanno diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, secondo i principi giurisprudenziali consolidati e senza essere tenuti a provare la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione.
È questo il principio che è stato ribadito dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27496.
Il ricorso era stato proposto da un’azienda sanitaria locale finalizzato alla cassazione della sentenza resa dalla corte territoriale competente, che aveva riconosciuto un’indennità sostitutiva delle ferie non godute ad un ex medico dipendente della suddetta azienda, il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, vantava un cospicuo numero di giorni di ferie non fruiti, nonostante avesse chiesto in precedenza di poter fruire delle stesse.
Ufficio Stampa FSI-USAE
