Con il nuovo collegato lavoro – la L. 13 dicembre 2024, n. 203 – il legislatore ha modificato la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Si prevede, nella specie, che se un dipendente è assente ingiustificato per un periodo superiore a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o – in mancanza di specifiche indicazioni contrattuali – per un periodo superiore a quindici giorni, il datore di lavoro può procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro, ma deve comunicare l’assenza ingiustificata alla sede territoriale dell’I.N.L. cioè dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro .

Una volta effettuata la comunicazione all’I.N.L. il rapporto di lavoro si considera automaticamente risolto, a meno che il lavoratore non dimostri, entro un termine stabilito, che l’assenza era giustificata da cause di forza maggiore o da fatti imputabili al datore di lavoro.

L’Ispettorato ha fornito nel dettaglio le istruzioni operative e procedurali a tale riguardo, con la nota n. 579 del 2025, ai datori di lavoro che intendono avvalersi di tale facoltà.