Codesto Consiglio Europeo ha recentemente invitato l’Italia a prendere provvedimenti, entro il prossimo mese di dicembre, mirati a prevenire il gravissimo problema dei suicidi in carcere, a fronte dei drammatici numeri che lo descrivono: ben 85 nel 2022, mentre quest’anno, in poco più di cinque mesi, siamo a quota 30. Nello specifico, è stato chiesto all’Italia di adottare adeguate misure di prevenzione dei suicidi in carcere, e di prevedere un maggior numero di trasferimenti verso le REMS, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti dei detenuti con patologie psichiatriche, aumentandone la capacità ricettiva, atteso che i tempi di attesa per il trasferimento dal carcere di questi soggetti sono oggi troppo lunghi. Sulle problematiche degli istituti penitenziari, comprese quelle di cui si tratta, questa Organizzazione sindacale sollecita da anni l’amministrazione della giustizia, evidenziando come le difficilissime condizioni di lavoro degli operatori penitenziari si riflettono su quelle di vita dei ristretti, rendendo le carceri italiane dei contesti altamente critici, dove si succedono quasi quotidianamente episodi di violenza, minacce e aggressioni in danno del personale, risse tra detenuti, suicidi dei ristretti. Le cause di tale situazione sono molteplici e partono da molto lontano, come ad esempio alcune politiche imposte all’Italia dall’Europa: ad esempio, l’obbligo di accoglienza di migliaia di immigrati clandestini (secondo la Convenzione di Dublino, in vigore dal 1997 e successivamente rinnovata più volte) ha determinato un aumento esponenziale delle presenze sul territorio di individui che spesso, spinti dal bisogno e dall’impossibilità di reperire una occupazione, commettono reati contro il patrimonio e la persona, contribuendo a determinare quella altissima percentuale di detenuti stranieri che affollano le carceri italiane. Dai dati relativi alle presenze dei ristretti1 , si evince facilmente che se la presenza dei detenuti stranieri fosse più contenuta, si potrebbe rientrare nella capacità regolamentare degli istituti, offrendo maggiori opportunità lavorative e di formazione, eliminando il sovraffollamento: ciò contribuirebbe ad aumentare i livelli di sicurezza degli istituti ed a ridurre il numero degli eventi critici, ivi compresi i suicidi tra i ristretti. Peraltro, la maggioranza dei detenuti stranieri proviene, nella misura di circa il 60%, da soli 5 Paesi (Marocco, Romania, Albania, Tunisia e Nigeria), con i quali sarebbe possibile stipulare degli accordi bilaterali per far scontare la pena nei loro Paesi di origine. La situazione oggi è resa ancor più critica dalla vigenza del regime di sorveglianza dinamica, che consente ai detenuti di trascorrere gran parte della giornata fuori dalle camere di pernottamento, a seguito della condanna dell’Italia da parte della CEDU2 : il problema nasce dal fatto che la stragrande maggioranza dei ristretti non è impegnata in attività lavorative, formative o di studio, per cui la permanenza all’aperto si risolve in un ozio prolungato ed improduttivo, che diviene spesso motivo di scontri, litigi o veri e propri scontri tra singoli individui o tra gruppi di detenuti. Per quanto riguarda il problema dei detenuti affetti da patologie psichiatriche, si evidenzia come il trasferimento delle competenze della sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario, a partire dal 1 aprile 20083 , ha gravato quest’ultimo di un ulteriore carico di lavoro, mentre l’assistenza sanitaria dei detenuti non ha visto alcun progresso: oggi essa rappresenta un enorme problema per tutto il personale penitenziario, ivi compreso quello sanitario, che opera negli istituti in condizioni di disagio e pericolo costanti, anche a causa della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (per mezzo della legge n. 81 del 2014), sostituiti dalle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), dipendenti dalle Regioni, peraltro ancora in numero largamente insufficiente.

Dette strutture hanno carattere esclusivamente sanitario, senza la presenza di polizia penitenziaria, e sono assolutamente inadeguate a gestire i soggetti più pericolosi, che vengono gioco forza tradotti in carcere, dove la loro gestione è altrettanto problematica. La presenza di detenuti psichiatrici all’interno delle sezioni rappresenta infatti una delle più gravi emergenze del carcere, e quasi quotidiane sono le aggressioni, non solo verbali, al personale penitenziario ma anche sanitario, motivate nella maggior parte dei casi dal rifiuto da parte di quest’ultimo di assecondare le pressanti richieste dei ristretti, volte ad ottenere l’aumento del dosaggio della terapia ipnoinducente, ansiolitica, psicotica, o anche quella sostitutiva alle sostanze stupefacenti, di cui una non trascurabile porzione dei detenuti ha abusato fino al giorno dell’arresto. E’ in questo contesto che si verificano i numerosi suicidi da parte dei soggetti più fragili e più deboli, secondo i numeri allarmanti citati in premessa, o anche omicidi come quello avvenuto il 19 giugno scorso nel carcere di Velletri in danno di un detenuto da parte del compagno di cella, affetto da problematiche di tipo psichiatrico. L’allarmante scenario descritto ha quindi delle cause anche globali e sovranazionali che, in quanto tali, non sono imputabili all’amministrazione della giustizia italiana ed al suo Governo.

1 Alla data del 30 aprile 2023, erano presenti nei 189 istituti penitenziari per adulti, 56.674 detenuti, a fronte di una capacità ricettiva regolamentare di 51.249 posti, che si traduce in un tasso di sovraffollamento pari a circa il 110%. Massiccia è la presenza di detenuti stranieri, cha alla stessa data erano 17.723, pari ad oltre il 30% del totale dei presenti: di questi, ben 12.568 sono in espiazione di condanna definitiva. (Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria). 2 Come è noto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza Torreggiani del 2013, ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione, ritenendo che le condizioni di vita dei detenuti integravano i requisiti necessari per la sottoposizione degli stessi a trattamenti inumani e degradanti, a causa del sovraffollamento 3 Il passaggio di competenze fu sancito dalla riforma prevista dalla legge 30 novembre 1998, n. 419, e dal successivo decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, sul riordino della medicina penitenziaria.

Paola Saraceni Segretario Nazionale di Federazione 347.0662930 fsi.funzionicentrali@usaenet.org