Con l’ordinanza n. 8342 del 30 marzo 2025, i giudici della Sezione Lavoro hanno confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente che, anziché prestare assistenza alla suocera disabile, come dichiarato, impiegava quei giorni per attività personali all’interno dell’agenzia della moglie. Una decisione che ribadisce un principio fondamentale: i permessi per l’assistenza a familiari con gravi disabilità non possono essere piegati a scopi estranei alla loro funzione, pena la compromissione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Secondo la Suprema Corte, la “congruità” dell’assistenza – pur non dovendo essere continua – è un criterio imprescindibile. L’impegno verso il familiare non può essere simulato, né confuso con altre occupazioni che esulano completamente dall’ambito della cura.

Attività come fare la spesa, accompagnare a visite mediche o occuparsi di incombenze quotidiane rientrano nelle mansioni ammesse, purché siano svolte esclusivamente per conto del disabile. Diversamente, si configura un uso distorto dello strumento previsto dalla legge.

La decisione della Cassazione assume un significato che va oltre il singolo caso. Rappresenta un messaggio chiaro a tutto il mondo del lavoro: i benefici previsti dalla legge 104 non devono trasformarsi in strumenti di comodo. Il diritto all’assistenza non può prescindere dal rispetto delle regole, né può essere utilizzato come escamotage per ottenere giorni liberi o secondi impieghi mascherati.

Ufficio Stampa FSI-USAE