OGGETTO: Direttori del Ministero della Giustizia. Osservazioni sui Concorsi a 400 Direttori e a 150 Funzionari Giudiziari – Proposte.
Gli attuali direttori di questo Ministero, assunti prima della privatizzazione del pubblico impiego e inquadrati nella VIII “qualifica funzionale” all’interno della “carriera direttiva” dei Ministeri, a seguito di concorsi molto selettivi riservati a candidati in possesso di titolo equivalente all’attuale laurea magistrale, con la privatizzazione del pubblico impiego – in assenza dell’ “area quadri” – si sono trovati compressi nella posizione apicale del contratto degli “impiegati”, defraudati, pertanto, di ogni riconoscimento giuridico ed economico previsto per la loro posizione direttiva. Suddetto personale “apicale” si è visto peraltro privato della possibilità di un’area specifica, introdotta per legge nel 2002 – a seguito di censura europea – che ha previsto la cd. “Vice dirigenza”, con l’art. 17 bis inserito nel D.Lgs 165/2001. Tale norma è stata ignorata e fortemente osteggiata dai sindacati generalisti, per essere definitivamente abrogata nel 2012 dal Governo Monti, per utilizzare altrove i fondi ad essa destinati.
Gli attuali Direttori, a causa di tale lacuna si trovano da oltre 20 anni (i più giovani sono entrati nell’amministrazione nel 1996) a dirigere e coordinare uffici con mansioni di grande responsabilità, senza avere mai avuto la possibilità di partecipare a procedure volte a progressioni interne per tale personale “apicale”non essendo stato istituito un profilo specifico e più elevato a cui accedere e, quindi senza aver avuto alcuno sviluppo di carriera dall’assunzione in poi, nonostante essi costituiscano da sempre, oggi più che mai, le figure apicali dell’amministrazione giudiziaria, immediatamente dopo il dirigente amministrativo con il quale sono stati chiamati a gestire gli innumerevoli cambiamenti imposti dall’Amministrazione, a seguito del susseguirsi di reiterate riforme.
Con riferimento ai contenuti delle mansioni, la competenza e il senso di responsabilità dei direttori da anni consentono all’Amministrazione di assicurare, negli uffici a cui sono preposti, il corretto svolgimento di servizi essenziali per la giurisdizione, la formazione del personale, l’implementazione di programmi ministeriali complessi e l’informatizzazione dei servizi civili e penali.
Gli stessi direttori, già direttori amministrativi, sono stati destinatari di una evidente disparità di trattamento nell’accordo sottoscritto dal Ministero della Giustizia con le OO.SS. il 26/04/2017, recepito con D.M. 9 novembre 2017, in quanto unici dipendenti per i quali non è stata prevista alcuna progressione giuridica professionale, mentre tutti gli altri profili hanno potuto nel tempo migliorare la propria posizione, professionale prima che economica.
Pur con molti uffici carenti della posizione di Dirigenti Amministrativi (147 posti sui 308 previsti) il Ministero della Giustizia non ha mai provveduto a bandire concorsi per titoli ed esame orale – come avvenuto in passato – riservati ai Direttori, che consentirebbero la copertura immediata, delle sedi di seconda fascia economica.
Infine, da quasi 10 anni non sono stati pubblicati interpelli per consentire il riavvicinamento a casa dei direttori più svantaggiati.
Fatte queste premesse, evidenziamo quanto segue. Nonostante l’urgenza di assumere personale di profili operativi, di cui gli uffici sono estremamente carenti, all’improvviso viene inserita in uno dei tanti decreti-legge emessi per l’attuale emergenza COVID-19 (l’art. 152 del cd. Decreto “Rilancio”: “Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della Giustizia”) una norma che prevede la pubblicazione di un bando per l’assunzione di 400 Direttori e, immediatamente dopo, un altro concorso per 150 Funzionari di Cancelleria. Nulla da dire sulla scelta dell’Amministrazione di assumere nuove figure apicali – alla luce della loro importanza per il funzionamento del sistema giudiziario – ma riteniamo assolutamente inidonea la modalità prevista per la loro selezione di assoluta inconsistenza quanto a contenuti ed in prima lettura di dubbia costituzionalità, sul presupposto che le prove si svolgeranno esclusivamente per titoli e colloquio, non essendo previste prove scritte o prove preselettive: è evidente la disparità fra le prove selettive adottate per l’assunzione degli attuali direttori e quelle qui previste, emanazione di normativa “emergenziale” di natura sanitaria il cui utilizzo per tali concorsi rimane assolutamente incomprensibile, visto che non stiamo parlando di assumere medici o infermieri!
Il presupposto dell’inserimento dell’assunzione di 400 Direttori nel Decreto “Rilancio” parrebbe costituito dall’urgenza di assumere personale già capace e idoneo a gestire Uffici dell’Amministrazione “Giustizia”, tuttavia se i requisiti per partecipare alla selezione sono 5 anni di esperienze che nulla hanno a che fare con la gestione e l’amministrazione degli uffici giudiziari, tale presupposto decade immediatamente, evidenziando peraltro l’assoluta mancanza di conoscenza – da parte di chi ha progettato tale bando – relativamente alla complessità che caratterizza i servizi giudiziari, requirenti e giudicanti, per i quali gli attuali direttori hanno esperienza ultraventennale e formata sul campo. Quella di “direttore” non è una qualifica operativa, ma di grande competenza e responsabilità che presuppone ben altro che cinque anni di conoscenza superficiale degli uffici giudiziari. Ritenere che i “nuovi” direttori neoassunti possano essere equiparati – per profilo, per inquadramento economico e per capacità – a quelli già in servizio, è un ulteriore grave affronto alla professionalità di chi si è guadagnato tale qualifica sul campo e dopo un concorso che prevedeva ben altre e più difficili prove.
Discorso analogo vale per i funzionari giudiziari (come è possibile equiparare persone senza esperienza nei servizi di cancelleria e segreteria a chi ha lavorato per 10 anni in un Ufficio Giudiziario?): con l’aggravante – relativamente al testo del bando pubblicato in Gazzetta – di marchiani errori che renderanno nullo il bando stesso, evidente conferma della fretta con cui è stato compilato il testo, tramite un maldestro “copia—incolla” del precedente bando di Direttore. Per esempio, all’articolo 2 (Requisiti per l’ammissione) è previsto l’“avere svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.”: ebbene, la prima posizione funzionale per cui è richiesta la laurea, è proprio quella di Funzionario Giudiziario, cioè lo stesso profilo alla cui assunzione è finalizzato il concorso; allo stesso modo, l’articolo 5° (Valutazione dei titoli e ammissione all’esame orale) comma 4, lettera c) sono previsti “punti 4,00 per ogni anno (..) successivo al terzo di servizio nell’amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;” cioè per lo stesso profilo a cui è destinata l’assunzione! Ma la conferma del copia-incolla si trova nel testo dell’art. 11 (Assunzione in servizio) il cui comma 2 prevede che “I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti (..) nel profilo di Direttore, Area funzionale Terza, Fascia economica F3”: il concorso per funzionario giudiziario darà diritto all’inquadramento come direttori?
Tuttavia, se proprio si vuole procedere con assunzioni di nuove unità di direttori, assolutamente privi di esperienza, si chiede l’introduzione di un profilo separato in cui inquadrare il personale che già ricopre la qualifica da oltre 20 anni, vincitore di concorso per carriera direttiva e già destinatario dell’abrogata vicedirigenza, riconoscendone in tal modo – come è già successo a tutto il restante personale della giustizia destinatario delle progressioni professionali- il merito, l’esperienza, l’anzianità di servizio e le responsabilità pregresse che hanno assicurato il funzionamento della giustizia in tempi di tagli alla spesa pubblica e di gravissime carenze in termini di risorse umane e materiali.
Inoltre, se un concorso per titoli e colloquio orale è idoneo ad assumere personale esterno nel profilo apicale di direttore, allora lo stesso tipo di prove è certamente ancora più idoneo per assumere dirigenti di seconda fascia selezionandoli fra gli attuali direttori, che vantano oltre 20 anni di anzianità e grande esperienza nella direzione degli uffici e nella sostituzione dei dirigenti.
Si rappresenta infine l’assoluta opportunità di bandire interpelli prima che i vincitori dei sopra nominati concorsi possano scegliere la sede, al fine di assicurare il riavvicinamento a casa al personale della terza area con precedenza sulle nuove assunzioni.
Per tutto quanto sopra, il Coordinamento Quadri Direttivi delle Funzioni Centrali della FSI-USAE e la DIRSTAT Giustizia chiedono che venga posta fine all’inaccettabile svalutazione e discriminazione del personale direttivo rispetto a tutti gli altri profili del Ministero della Giustizia, prevedendo quanto segue:
- L’istituzione di un profilo separato (DIRETTORE SUPER) per gli attuali direttori in servizio ultraventennale
- Un concorso per titoli e colloquio finalizzato all’assunzione, presso il Ministero della Giustizia, dei dirigenti di seconda fascia attualmente vacanti, riservato ai direttori in servizio ultraventennale presso questo stesso Ministero
- La pubblicazione di un interpello per consentire il trasferimento dei funzionari giudiziari e direttori prima che i vincitori dei concorsi in oggetto vengano chiamati a scegliere la sede
Riteniamo queste richieste prioritarie e idonee ad assicurare il miglioramento del servizio giustizia oltre che il riconoscimento dei meriti e della responsabilità mostrati dal personale direttivo in tutti questi anni di grave crisi economica e istituzionale. Annunciamo fin d’ora, in caso di mancato accoglimento delle nostre richieste, tutte le azioni sindacali e giudiziarie idonee a tutelare questi lavoratori della Giustizia, da anni costretti a garantire la funzionalità degli uffici con risorse umane e materiali cronicamente insufficienti, senza mai averne ottenuto il corrispettivo riconoscimento giuridico ed economico per tale responsabilità.